Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – imprenditore - Ente di tipo associativo - Associazione non riconosciuta - Responsabilità degli associati - Natura - Assoggettabilità dei predetti al fallimento "per ripercussione" - Insussistenza - Ragioni.
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell'associazione non riconosciuta non comporta il fallimento "per ripercussione" di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall'attività negoziale così posta in essere.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23896 del 04/08/2023 (Rv. 668853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0038