Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 32143 del 20/11/2023 (Rv. 669492 - 01)
Fallimento - effetti - per i creditori - divieto di esecuzioni individuali - esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - in genere - Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Funzione ed effetti - Esercizio di azione esecutiva nei confronti del creditore sostituito - Esclusione - Fallimento del sostituito - Conseguenze - Improcedibilità della domanda di sostituzione - Fondamento.
In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, di cui all'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione ma non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), essendo tenuto il sostituto (o subcollocatario) soltanto a dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito. Ne consegue che, in caso di fallimento del creditore sostituito, intervenuto prima della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione - con conseguente ordine di pagamento in favore del sostituto -, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, anche d'ufficio (e sempre che sia stato debitamente informato dell'apertura della procedura concorsuale), l'improcedibilità della domanda di sostituzione, ai sensi non già dell'art. 51 l.fall., bensì dell'art. 52 l.fall., siccome incompatibile con il principio di universalità soggettiva espresso da detta norma, per cui ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere, salvo diverse disposizioni di legge, nelle forme dell'accertamento dello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 32143 del 20/11/2023 (Rv. 669492 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_511