Concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1393 del 15/01/2024 (Rv. 670233-02)
Sindacato del tribunale - Requisito previsto dall'art. 160, ult. comma, l.fall. - Valutazione di preventivi per costi di smaltimento rifiuti - Sindacato di merito riservato ai creditori.
In tema di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del tribunale può certamente riguardare la manifesta inettitudine della proposta concordataria a raggiungere gli obiettivi prefissati, così come la manifesta inettitudine del piano ad assicurare la soglia minima di soddisfacimento che l'art. 160, ultimo comma, l.fall., ha introdotto quale nuovo requisito di ammissibilità, come tale sindacabile già in sede di ammissione alla procedura; tale sindacato non può, tuttavia, estendersi al merito ed alla convenienza economica della proposta, basandosi su una pretesa maggiore attendibilità della stima dei costi da sostenere (nella specie, di smaltimento rifiuti) operata dal commissario giudiziale, rispetto a quella prospettata dal debitore e implicitamente ritenuta attendibile dal ceto creditorio, in virtù del voto favorevole reso sulla proposta stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1393 del 15/01/2024 (Rv. 670233-02)