Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 13/02/2024 (Rv. 670221-02)
Ammissione al passivo - società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale - doveri - responsabilità concorrente e solidale ex art. 2407, comma 2, c.c. - Eccezione di inadempimento formulata dal curatore a fronte dell'insinuazione del credito professionale del sindaco - Onere della prova - Individuazione.
Il curatore del fallimento che sollevi l'eccezione di inadempimento del sindaco, a fronte della domanda di insinuazione allo stato passivo del suo credito professionale, assumendo che l'istante sia incorso nella responsabilità concorrente e solidale prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco e, solo una volta fornita la prova di tali fatti, non semplicemente descritti, può limitarsi a dedurre il difetto di vigilanza dell'organo di controllo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 13/02/2024 (Rv. 670221-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2407, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697