Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7337 del 19/03/2024 (Rv. 670507-01)
Cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108 l.fall. - Ambito applicativo - Liquidazione concorsuale dell'attivo - Fondamento - Subentro del curatore nel contratto preliminare ai sensi dell'art. 72, ult. comma, l.fall. - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all'apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando altresì l'ipoteca gravante sull'immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7337 del 19/03/2024 (Rv. 670507-01)