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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - società - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14414 del 23/05/2024 (Rv. 671464-01)

Fusione per incorporazione - Società incorporata - Estinzione - Insolvenza - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Limiti - Fondamento.

La fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14414 del 23/05/2024 (Rv. 671464-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501, Cod_Civ_art_2504_2