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Concordato preventivo - in genere art. 2697 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 55 del 02/01/2025 (Rv. 673555-01)

Richiesta di riconoscimento della prededuzione - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, il principio posto dall'art. 2697, comma 1, c.c. trova applicazione anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della prededuzione, sicché è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che giustificano questa sua richiesta, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto indimostrata la coerenza di una fornitura con la situazione esposta nella domanda di concordato prenotativo dell'imprenditore in seguito fallito, al fine di desumerne la natura di atto di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.fall.).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 55 del 02/01/2025 (Rv. 673555-01)