Impossibile attuazione del piano di risanamento - Risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta - Conseguenze.
In tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione dell'accordo ne rende giuridicamente impossibile l'attuazione, essendo intervenuto un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile e ne determina il venir meno della causa di risanamento, con conseguente risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32996 del 17/12/2024 (Rv. 67336101)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463