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Concordato preventivo - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11601 del 03/05/2025 (Rv. 674804 - 01)

Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti.

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11601 del 03/05/2025 (Rv. 674804 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081