Fallimento - cessazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13479 del 20/05/2025 (Rv. 674728 - 01)
Chiusura del fallimento - effetti Art. 118, comma 2, l.fall. - Controversie relative a beni da trasformare in denaro - Revocatoria ordinaria e fallimentare - Applicabilità.
L'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13479 del 20/05/2025 (Rv. 674728 - 01)