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Cessazione - Chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13337 del 19/05/2025 (Rv. 674727 - 01)

Attività successiva di esecuzione del concordato fallimentare omologato - Ammissibilità - Fondamento.

La chiusura del fallimento, dopo la definitività dell'omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione del curatore, non impedisce i successivi adempimenti relativi alla fase esecutiva del concordato, compreso il completamento della procedura di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori, secondo il piano approvato da questi ultimi, sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori, in ragione dell'ultrattività degli organi fallimentari, desumibile dall'art. 136 l. fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13337 del 19/05/2025 (Rv. 674727 - 01)