Effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26726 del 04/10/2025 (Rv. 675947 - 01)
Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Contratto pattiziamente assoggettato alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale - Eccezione di applicabilità dell’esenzione da revocatoria ex artt. 13 e 4, par. 2, lett. m), Reg. (CE) n. 1346 del 2000 - Termine per la proposizione - Individuazione.
In tema di azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, l'eccezione con la quale il convenuto invoca l'applicazione di questa legge al fine sostenere l'esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) del Reg. CE n. 1346/2000, deve essere proposta entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la "causa petendi", rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull'applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell'esenzione, tale disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26726 del 04/10/2025 (Rv. 675947 - 01)
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