Liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20184 del 18/07/2025 (Rv. 675423 - 01)
Effetti - per i creditori - credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Tutela dei crediti in sede ordinaria - Limiti.
In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20184 del 18/07/2025 (Rv. 675423 - 01)
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