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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16628 del 21/06/2025 (Rv. 674904 - 02)

Formazione dello stato passivo - Verifica dei crediti - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Giudizio d'appello - Differenze - Art. 99 l.fall. - Conseguenze.

In sede di verifica dei crediti, il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è, pertanto, regolamentato integralmente dall'art. 99 l.fall., il quale prevede al comma 2, n. 4, che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo; ne consegue che la mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari (a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare) a provare il fondamento della domanda dell'opponente, comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non potendosi, in particolare, concedere il termine ivi previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16628 del 21/06/2025 (Rv. 674904 - 02)