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183 Conto corrente, mandato, commissione - Dlgs 14/2019 -Art. 78. (Conto corrente, mandato, commissione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 78. (Conto corrente, mandato, commissione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.


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