10 CONDOMINIO - POTERI DELL'AMMINISTRATORE
10 CONDOMINIO - I POTERI DI MEDIAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
L'articolo 5-ter dispone circa i poteri di mediazione dell'amministratore di condominio.
È riconosciuta all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi; il verbale contenente l’accordo, se raggiunto, ovvero la proposta di conciliazione del mediatore devono successivamente essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che è l'organo che decide in ultima istanza.
A tal proposito occorre ricordare che l'articolo 1136 del codice civile prevede diverse maggioranze a seconda della materia sulla quale i condomini sono chiamati a decidere.
Mentre normalmente la maggioranza richiesta è quella che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (in prima convocazione) o almeno un terzo del valore dell'edificio (in seconda convocazione), per alcuni tipi di deliberazione sono richieste maggioranze più qualificate.
LA NORMATIVA
Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio).
Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia
1.L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
La normativa in materia condominiale con riferimento alla mediazione civile e commerciale prevista dal Codice Civile:
Art. 71-quater. disp att. c.c.
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
((comma abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197)).
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
((comma abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197)).
((comma abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197)).
((comma abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197)).
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Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |