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09 IL PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO

9. IL PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO

L’articolo 5-bis dà attuazione al criterio di delega contenuto all’articolo 1, comma 4, lettera d), della legge delega in materia di mediazione obbligatoria nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che prescrive di individuare quale parte debba presentare la domanda in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo e di definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.

Innanzitutto, l'art. 5-bis stabilisce che l'onere di presentare domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

L'inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l’improcedibilità della domanda, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione delle spese.

Il regime successivo è simile a quello dettato per la generalità dei casi in quanto il giudice alla prima udienza, oltre a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, deve fissare un'udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e qualora la mediazione non fosse stata esperita neanche al momento dello svolgimento dell'udienza successiva dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

La norma fa proprio il principio stabilito in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la quale, nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 ha chiarito che «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (estratto dalla massima).

 LA NORMATIVA

Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, e' stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non e' stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.