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04.2.1 MEDIAZIONE DEMANDATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI

4.2.1 B) MEDIAZIONE DEMANDATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI

B. MEDIAZIONE DEMANDATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 5 QUATER, D.LGS. 28/2010);

Valorizzazione ed incentivazione

La nuova normativa si pone in un'ottica di valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice.

E' stato confermato il potere del giudice, anche in sede di appello, di disporre, con ordinanza motivata, nella quale dare conto delle circostanze valutate (relative alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa e il comportamento delle parti e ogni altra circostanza), l'esperimento di un procedimento di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni.

In tal caso la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica quindi il regime dettato dall'articolo 5; in particolare vengono richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice) dell’art. 5.

È quindi prevista la fissazione di una nuova udienza nella quale il giudice, qualora accertasse che la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Le disposizioni normative non pongono limiti alle materie relativamente alla mediazione demandata.

La demandata è esclusa solo se la mediazione è stata già esperita.

In caso di rinvio della mediazione, le parti siano tenute a comunicarlo al giudice in modo da consentirgli di adottare i provvedimenti ritenuti necessari (comma 3).

 LA NORMATIVA

Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. 

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.