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04.2.2 FORMAZIONE DEL MAGISTRATO IN MATERIA DI MEDIAZIONE

4.2.2 FORMAZIONE DEL MAGISTRATO IN MATERIA DI MEDIAZIONE

L'articolo 5-quinquies, sempre nell'ottica della valorizzazione della mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 1, comma 4, lettera o), della legge delega, attribuisce grande rilevanza alla formazione del magistrato in materia di mediazione.

Per il conseguimento di tale obiettivo l’articolo in esame prevede:

l'organizzazione di appositi corsi di formazione in materia di mediazione da parte della Scuola Superiore della Magistratura, la cui frequenza, al pari del numero e della qualità delle cause definite con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi, costituisce indice di impegno e capacità del magistrato ai fini della valutazione del magistrato stesso;

la rilevazione statistica delle ordinanze con cui il giudice dispone che le parti debbano ricorrere alla mediazione e le controversie definite con composizione stragiudiziale in sede di mediazione a seguito della loro adozione;

la facoltà, da parte dei capi degli uffici giudiziari, di realizzare progetti, in collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti associazioni professionali di categoria, senza oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire la formazione in materia di mediazione e, in ultima istanza, aumentare il ricorso alla mediazione demandata.

LA NORMATIVA

Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione. 

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.