04.3 MEDIAZIONE PREVISTA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE/STATUTARIA
4.3 C) MEDIAZIONE PREVISTA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE
LA MEDIAZIONE PREVISTA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE/STATUTARIA (art. 5 sexies, d.lgs. 28/2010);
Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
Con la nuova formulazione dell'art. 5 sexies pertanto viene esplicitato che l'esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed . è stata eliminata la possibilità per le parti di individuare, in un momento successivo alla stipula del contratto o all’adozione dello statuto o dell'atto costitutivo, un diverso organismo di conciliazione.
Per il resto il regime applicabile è quello già previsto in via generale dell'articolo 5, comma 2; vengono inoltre richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice) dell'articolo 5.
Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. (VEDI PARAGRAFO)
ESEMPIO DI CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
Tutte le eventuali controversie, relative o comunque collegate al presente contratto, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione nell’osservanza dei disposti del D. Lgs. n. 28/2010 e delle norme dal medesimo richiamate, da espletarsi innanzi all’Organismo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, il cui regolamento le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.
LA NORMATIVA
Art. 5-sexies (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia
1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |