35 ORGANISMI DI MEDIAZIONE (art. 16)
35 ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Definizioni:
ODM: organismo di mediazione. L'ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; - D.Lgs 28/2023
ORGANISMO: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; - D.Lgs 28/2023
ORGANISMO ADR: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR; - DM 150/2023
La nuova normativa ha previsto importanti modifiche agli organismi di mediazione introducendo i requisiti di serietà richiesti per l'abilitazione all'attività di mediazione (e per il suo mantenimento) e i requisiti di efficienza dell'organismo di mediazione, richiesti dal comma l dell'articolo 16 per l'ammissione all'esercizio dell'attività di mediazione.
A) REQUISITI ORGANISMO
L’organismo entro nove mesi attesta l’adeguamento dei requisiti previsti
dall’art. 4 - requisiti onorabilità
dall’art. 5 – requisiti di serietà
dall’art. 6 requisiti di efficienza
requisiti onorabilità
I requisiti di serietà, di cui al comma l-bis, sono:
-onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi (lett. a);
-svolgimento esclusivo dei servizi di mediazione, che deve essere previsto nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, e formazione in tale ambito (lett. b);
-astensione dal prestare servizi di mediazione qualora l'organismo abbia un proprio interesse nella lite (lett. c).
I requisiti di efficienza, di cui al comma l-ter, sono:
-adeguatezza dell'organizzazione;
-capacità finanziaria;
-qualità del servizio;
-trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile;
-qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e dei mediatori.
La modifica al comma 3 prevede che al regolamento dell'organismo di mediazione privato devono essere allegati, oltre alle tabelle recanti le indennità spettanti all'organismo stesso (se privato), anche i criteri di calcolo che determinano le indennità.
Gli Organismi pubblici devono applicare le tabella allegata al DM 150/2023
Si ricorda che gli organismi di mediazione, devono essere iscritti in un registro tenuto dal Ministero della giustizia, che esercita anche la vigilanza sul registro stesso (per le materie riguardanti il codice del consumo, il registro è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico) ed è competente ad emanare i decreti che ne regolamentano l'iscrizione e la cancellazione (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico per quanto riguarda le materie attinenti al codice del consumo).
Alla domanda di iscrizione nel registro l'organismo deve allegare il proprio regolamento di procedura e il codice etico.
1) requisiti di onorabilità
2) requisiti di serietà
L’organismo attesa:
-no interessi________
-la previsione nell’oggetto sociale dello svolgimento in via esclusiva di servizi
di mediazione
di conciliazione
di risoluzione alternative delle controversie
di formazione nei medesimi ambiti
3) requisiti di efficienza
L’organismo attesta:
-capitale sociale non inferiore a 10.000€
-indicazioni fonti di finanziamento
-polizza assicurativa 1.000.000€
-durata dell’organismo non inferiore a 5 anni
-qualifica da mediatore del responsabile dell’organismo
-5 mediatori sede legali
-3 mediatori per ogni sede operativa
-possesso dei requisiti del mediatore
-elenco sede operativa
-una unità dipendente
-titolo dei locali (locazione/comodato/proprietà)
-individuazione struttura organizzazione e di segreteria
-modalità gestione contabile
-disponibilità sistema telematico
-rapporto giuridico con i mediatori
-impegno stipula accordi
-_______ del sito web idoneo
- B) trasmette
1) regolamento aggiornato ex art. 22
2) la eventuale tabella redatta ex art. 32 o la dichiarazione di adozione della tabella A
- C) Attesta
per i propri mediatori
I requisiti prevista ex art. 8, c. 2 _____
Laurea
L’aggiornamento ex art. 24 (10 ore) e ___ ore
3)………..
LA NORMATIVA
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori. - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
1 -bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:
a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL D.M. N. 150/2023
Art. 4 Requisiti di onorabilità'
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito dell'onorabilità, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresi' applicate pene accessorie;
d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, nè a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.
Art. 5 Requisiti di serietà
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l'organismo richiedente attesta:
a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.
Art. 6 Requisiti di efficienza
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;
f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo;
g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;
m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;
o) le modalità della gestione contabile;
p) la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;
q) la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;
r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;
s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;
t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;
u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.
Art. 7 Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |