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33 LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

33 LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

La nuova normativa reca l'introduzione dell'articolo 11-bis, che inserisce nella disciplina della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 di un richiamo all'articolo 1, comma 01.bis della legge n. 20 del 1994 (introdotto dall’art. 8 dello schema di decreto in esame ),

quest’ultima norma è volta a stabilire che i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che sottoscrivono accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale non sono soggetti a responsabilità contabile se non nel caso di dolo o colpa grave consistenti nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione di legge o da travisamento dei fatti, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 4 lett. g), della legge delega.

 Incentivi alla mediazione per le pubbliche amministrazioni

La nuova normativa, con l’articolo 8, è intervenuta sulla legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, per dare attuazione al criterio di delega di cui alla lettera g) del comma 4 della legge delega, che ha lo scopo di incentivare la conclusione di accordi di conciliazione da parte delle pubbliche amministrazioni, limitando la responsabilità per danno erariale gravante sui rappresentanti alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Più nel dettaglio, l’articolo in esame inserisce un nuovo comma dopo il comma 1 dell’art. 1 della citata legge n. 20 del 1994 per esplicitare che i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 200113, che concludono accordi conciliativi, tanto nei procedimenti di mediazione quanto in sede giurisdizionale, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per l’accertamento della sussistenza di responsabilità contabile per il compimento di fatti o per omissioni commessi con dolo o colpa grave, limitando tuttavia quest’ultima alla negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o da travisamento dei fatti.

Si osserva che il comma introdotto dovrebbe essere numerato 1.1 anziché 1- 01.bis.

A margine, si richiama la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo cui il travisamento dei fatti è una forma di erroneo ragionamento (Corte dei Conti Sez. I Sent., 27/07/1957, n. 49), mentre non è sufficiente ad integrare la colpa grave la violazione della legge o di regole di buona amministrazione, ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell'evento dannoso (Corte dei Conti Sez. III App. Sent., 12/02/2010, n. 75).

A tale proposito, si ricorda anche quanto affermato dalla Corte di cassazione in merito alla negligenza inescusabile, che “esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile” (Cass. civ. Sez. III Sent., 14/02/2012, n. 2107).

Il criterio generale stabilito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, in base al quale, ferma restando la discrezionalità dell’ente nell’agire amministrativo, la responsabilità in materia di contabilità pubblica sussiste quando l’azione o l’omissione siano compiuti con dolo o colpa grave, viene circoscritto ad ipotesi in cui l’atto sia viziato da una colpa particolarmente grave ed evidente (“negligenza inescusabile”); ciò in virtù del favor riconosciuto dal legislatore alla facoltà di concludere accordi di conciliazione sui diritti disponibili da parte delle PP. AA., accordi utili ad evitare l’insorgere di una controversia o a definirla una volta insorta, a tutto vantaggio dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

La stessa giurisprudenza della Corte dei conti, in una recente sentenza (Sez. giur. Umbria, sent. n. 9 del 24 febbraio 2022), ha tra l’altro affermato che, così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l’amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell’ancor più generale principio in base al quale il limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nell’esigenza di accertare che l’attività svolta sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici.

Si segnala, inoltre, come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame, che un forma di limitazione della responsabilità contabile è stata adottata con l'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 (come convertito dalla legge n. 120 del 2020 e come ulteriormente modificato) in base al quale, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2023, l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica può essere esercitata nei soli casi il danno prodotto sia conseguente ad una condotta dolosa dell’agente (nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave).

LA NORMATIVA

Art. 11 bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

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Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.