LE TABELLE PREVISTE DAL DM 150/2023
Le tabelle
Sono previste dal DM 150/2023 (art. 31,32 e 33)
Tipologie di tabelle:
- Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici (art. 31)
- Tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati
per gli organismi pubblici la tabella di riferimento è la tabella A allegata al DM 150/2023
Per gli organismi privati la tabella di riferimento è quella predisposta dall’organismo e approvata dal responsabile del registro e in mancanza quella pubblicata.
Il calcolo degli importi dovuti e con riferimento delle due tabelle deve rispettare quanto previsto dall’art. 28 (__________) e dall’art. 30 (_________)
L’art. 32 fissa i criteri per determinare la tabella delle spese di mediazione degli organismi privati.
L’organismo di mediazione allega al regolamento di procedura la tabella che deve:
-prevedere scaglioni con un minimo e un massimo e con valore indeterminabile basso, medio e altro.
-importi minimi non derogabili
-possibili maggiorazioni degli importi in presenza dei criteri previsti dall’art. 32.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |