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LE TABELLE PREVISTE DAL DM 150/2023

Le tabelle

Sono previste dal DM 150/2023 (art. 31,32 e 33)

Tipologie di tabelle:

  • Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici (art. 31)
  • Tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati

per gli organismi pubblici la tabella di riferimento è la tabella A allegata al DM 150/2023

Per gli organismi privati la tabella di riferimento è quella predisposta dall’organismo e approvata dal responsabile del registro e in mancanza quella pubblicata.

 

Il calcolo degli importi dovuti e con riferimento delle due tabelle deve rispettare quanto previsto dall’art. 28 (__________) e dall’art. 30 (_________)

L’art. 32 fissa i criteri per determinare la tabella delle spese di mediazione degli organismi privati.

L’organismo di mediazione allega al regolamento di procedura la tabella che deve:

-prevedere scaglioni con un minimo e un massimo e con valore indeterminabile basso, medio e altro.

-importi minimi non derogabili

-possibili maggiorazioni degli importi in presenza dei criteri previsti dall’art. 32.






🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.