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LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ORGANISMO - ENTE DI MEDIAZIONE

VIGILANZA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 24 OTTOBRE 2023, N. 150

 


normativa

Art. 12 Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza

1.I registri e gli elenchi istituiti in conformità al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.

2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy.