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Art. 20 Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

Art. 20 Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell'ambito delle rispettive risorse stanziate, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa in conformità dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per ciascuno degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l'adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno precedente con le modalità di cui all'art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. I crediti d'imposta di cui al Capo III sono riconosciuti nel limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️MODULISTICA
    
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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.