Skip to main content

Art. 07 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4

Art. 7 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, corrispondente alle indennità non corrisposte al ODM dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:

a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o piu' parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;

b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

c) l'ammontare dell'indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti di cui alla lettera b), la comunicazione prevista dall'art. 15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

f) fuori dal caso di cui alla lettera e), l'indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.