Art. 07 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4
Art. 7 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, corrispondente alle indennità non corrisposte al ODM dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o piu' parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
c) l'ammontare dell'indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti di cui alla lettera b), la comunicazione prevista dall'art. 15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
f) fuori dal caso di cui alla lettera e), l'indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |