Art. 06 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo
Art. 6 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)
1. Quando e' raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, oltre a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:
a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
b) la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
c) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si e' svolta la mediazione;
d) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
e) il numero del procedimento e la data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
f) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
g) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare
il compenso fatturato in conformità all'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g), la domanda contiene:
a) il numero del procedimento di mediazione;
b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda della parte che ha versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito di imposta contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell'art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera b).
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Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |