Skip to main content

Art. 05 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo

Art. 5 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

1. In caso di raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:

a) il numero d'ordine del ODM avanti al quale si e' svolta la mediazione;

b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;

c) il numero del procedimento e la data dell'accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;

d) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare

il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

f) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:

a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;

b) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;

c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.