Art. 05 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo
Art. 5 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)
1. In caso di raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:
a) il numero d'ordine del ODM avanti al quale si e' svolta la mediazione;
b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
c) il numero del procedimento e la data dell'accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
d) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare
il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
f) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:
a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;
b) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
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Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |