Esecuzione forzata immobiliare - Contratto di locazione opponibile alla procedura – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024
Riscossione dei canoni e azione di risoluzione - Legittimazione del custode - Sussistenza.
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto.