Locazione non abitativa - Domanda di condanna specifica al pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c. - Ripartizione degli oneri probatori sul locatore e sul conduttore - Criteri. In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene.