Locazione - obbligazioni del conduttore - danni per ritardata restituzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31233 del 05/12/2024
Locazione non abitativa - Domanda di condanna specifica al pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c. - Ripartizione degli oneri probatori sul locatore e sul conduttore - Criteri. In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene.