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Locazione - obbligazioni del conduttore - danni per ritardata restituzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31257 del 06/12/2024

Maggior danno ex art. 1591 c. c. - Applicabilità al contratto di affitto di azienda - Rilevanza della restituzione parziale del bene oggetto del contratto - Esclusione - Conseguenze.

In tema di danni per ritardata restituzione di un immobile locato, la norma dell'art. 1591 c.c. - applicabile anche al contratto di affitto d'azienda in mancanza di una disposizione specifica - stabilisce che il conduttore in mora è tenuto a dare al locatore il corrispettivo dovuto fino alla riconsegna, ma non conferisce alcun rilievo alla restituzione parziale del bene oggetto del contratto, di talché in siffatta ipotesi il conduttore continua ad essere in mora e permane a suo carico l'obbligo di pagamento previsto dalla citata disposizione.