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Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - Le figure professionali previste

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - Le figure professionali previste: Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore, Attestatore, Advisor, Componente Collegio OCRI e Gestore crisi sovraindebitamento

MASTER DI PERFEZIONAMENTO ABILITANTE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. (200 ore)

MASTER DI AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. (50 ore)

MASTER DI PERFEZIONAMENTO ABILITANTE DEI GESTORI DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO (40 ore)

MASTER DI AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO (40 ore)

     

 

PREMESSA

 

Il codice della crisi di impresa e sovraindebitamento, Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è stato pubblicato sulla GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6 ed entrerà in vigore 15 agosto 2020 ad eccezione degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono entrati in vigore il 16/03/2019.

In particolare, in virtù dell’articolo 390, è in vigore, anche se solo formalmente, la norma relativa all'albo dei gestori della crisi di impresa. L'albo dei gestori della crisi (356 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza[1]) deve essere istituito dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il decreto interministeriale con il regolamento che disciplina il funzionamento dell'albo (articolo 357) dovrà essere adottato entro il 1° marzo 2020.

La Legge n. 3/2012 prevede per i soggetti non fallibili la possibilità di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. Il debitore, che presenta i requisiti del sovraindebitamento, prima che il debito diventi esecutivo, al fine di risolvere la crisi, potrà rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi o presentare un’istanza al Tribunale per far nominare un Professionista abilitato: il Gestore della crisi da sovraindebitamento.

In virtù di detta normativa a partire dal 2 Marzo 2020, i professionisti con i requisiti indicati dal codice, possono iscriversi all’albo e ricevere, dal 16 agosto 2020, gli incarichi.

La nuova normativa ha creato un super albo di professionisti in possesso di requisiti particolari[2] che sono inoltre obbligati a partecipare a corsi di formazioni abilitanti e a corsi biennali di aggiornamento.

Le figure professionali previste
(
art. 352, art. 356 del codice e Legge n. 3/2012):

  • Curatore
  • Commissario giudiziale
  • Liquidatore
  • Attestatore
  • Advisor
  • Componente Collegio OCRI
  • Gestore crisi sovraindebitamento

OBIETTIVI DEI CORSI

I corsi di formazione abilitanti e di aggiornamento, erogati dalla Università _______ in convenzione con Foroeuropeo, sono finalizzati a creare le figure professionali previste dal Codice della crisi delle imprese e dell’insolvenza.

I corsi sono rivolto agli Avvocati. ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ai Consulenti del Lavoro (nonché agli studi associati e alle società con soci in possesso dei titoli di avvocato o di dottori commercialisti ed esperti contabili) in possesso dei requisiti richiesti dal codice.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI CORSI

I Corsi verranno erogati con modalità Blended (mista – in presenza e online).

Questo sistema consente la predisposizione di percorsi formativi che prevedono l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche:

-lezioni o attività affidate ad un docente o a un tutor in aula;

-lezioni o attività affidate ad un docente o a un tutor in classe virtuale, in video, ecc.);

-attività in autoapprendimento (contenuti digitali, corsi che si possono seguire con una connessione ad Internet, manuali, testi, risorse libere, ecc.);

-processi di apprendimento collaborativo nell’ambito di una learning community (basati sull’interazione sincrona, in presenza o a distanza (chat, video conference), o su strumenti di comunicazione asincrona -forum, mailing list, news letter etc.).

MATERIE DI STUDIO

Le materie di studio indicate dal dm 112/2014 richiamato dal codice della crisi riguardano i seguenti settori disciplinari:

-diritto civile e commerciale

-diritto fallimentare e dell'esecuzione civile - il regime di entrata in vigore delle nuove regole;

le misure di allerta; il procedimento unitario; gli accordi di ristrutturazione; il concordato preventivo; le procedure di sovraindebitamento; la liquidazione giudiziale; la disciplina dei crediti prededucibili

-economia aziendale

-diritto tributario e previdenziale

Il programma verrà sviluppato secondo le line guida che verranno emanate, ai sensi dell’art. xx, dalla Scuola superiore della Magistratura[3]

DOCENTI

Professori universitari, Magistrati, Avvocati, Dottori Commercialisti, Esperti in Diritto fallimentare.

TITOLO

Attestato di partecipazione rilasciato dall’Università del Sannio abilitante e/o di aggiornamento ai fini dell’iscrizione all’albo dei Gestori della crisi.[4]

Attestato di partecipazione rilasciato con crediti formativi obbligatori – Evento accreditato dai Consigli dell’Ordine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MASTER DI PERFEZIONAMENTO ABILITANTE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. (200 ore)

MASTER DI AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. (50 ore)

MASTER DI PERFEZIONAMENTO ABILITANTE DEI GESTORI DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO (40 ore)

MASTER DI AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO (40 ore)

 

[1] Art. 356 Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

  1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.
  2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonchè del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

  1. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
  2. a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  3. b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  4. c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

  1. d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

[2] Art. 358 Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

  1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:
  2. a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  3. b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  4. c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
  5. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonchè chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
  6. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:
  7. a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  8. b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
  9. c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
  10. d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

[3] Art. 356 Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

omissis

Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonchè del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

[4] DECRETO 24 settembre 2014, n. 202 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

omissis

  1. b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;