Relazione illustrativa della bozza del governo del dlgs correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA BOZZA DEL GOVERNO DEL DLGS CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA Roma 13.2.2020
Relazione illustrativa della bozza del governo del dlgs correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza
La legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155” prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
Si tratta del decreto legislativo, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 e destinato ad entrare in vigore -eccezion fatta per alcune disposizioni già vigenti- il 14 agosto del 2020.
La legge n. 20 del 2019 assegna termine fino a due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge n.155 del 2017 per emanare disposizioni correttive ed integrative del Codice.
Con il presente schema di decreto legislativo si intende esercitare la delega di cui alla legge n. 20 del 2019, in particolare:
1) emendando il testo del d.lgs. n. 14 del 2019 da alcuni refusi ed errori materiali;
2) chiarendo il contenuto di alcune disposizioni;
3) apportando alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
4) integrando la disciplina del predetto Codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega n.155 del 2017, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.
A questi fini si è tenuto conto, tra l'altro, dei numerosi contributi dottrinali apparsi sulle riviste giuridiche nei primi mesi successivi all'emanazione del d.lgs. n.14 del 2019 e delle segnalazioni e sollecitazioni di rappresentanti delle categorie interessate.
Considerato che la legge n. 155 del 2017 prevede espressamente che il Governo deve tener conto, nell'esercizio della delega, della normativa dell'Unione europea, nella scelta tra più opzioni possibili, si è tenuto conto anche della direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) e sono state scartate soluzioni con essa incompatibili.
La tempestività dell'intervento -che, in coerenza con l'art. 1 della legge n. 20 del 2019, non ne esclude, ovviamente di successivi ed ulteriori- è diretta ad assicurare che nel momento in cui il Codice diverrà pienamente operativo siano già stati eliminati sia alcuni errori materiali facilmente individuabili dalla lettura delle norme sia alcune antinomie nella disciplina dei singoli istituti che potrebbero renderne difficile l'interpretazione e la corretta applicazione.
Il provvedimento si compone di quaranta articoli, che vengono di seguito illustrati.
Articolo 1
Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14
La disposizione interviene sull'articolo 2 del d.lgs. n. 14 del 2019 che contiene le “definizioni” e, in particolare:
- chiarisce la nozione di crisi, sostituendo all'espressione “difficoltà” quella di “squilibrio”, più corretta secondo i parametri della scienza aziendalistica, cui la legge n. 115 del 2017 fa espresso rinvio;
- chiarisce, alla lettera h), la nozione di gruppo di imprese in coerenza con l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155 del 2017, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- riformula la medesima lettera h) in modo da renderne più agevole la lettura e la comprensione, con riferimento alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;
- elimina dalla lettera l) un mero refuso presente nell'originaria formulazione, ripristinando omogeneità rispetto alla generalità delle definizioni;
- interviene sulla lettera p), che definisce le “misure protettive”, eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice (“disposte dal giudice competente”) : elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga. In particolare, ai sensi dell'art. 54 comma 2, quando il debitore, nel proporre una domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, formula istanza di concessione di misure di protezione del patrimonio, l'effetto protettivo si verifica in modo automatico, per effetto della sola richiesta; l'autorità giudiziaria interviene solo in un secondo momento per confermare o revocare le misure;
- interviene sulla lettera u) apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione “la fase dell'allerta” con la locuzione “il procedimento di allerta”, e dell'espressione “la fase della composizione” con la locuzione “il procedimento di composizione” (assistita della crisi);
- di migliore coordinamento normativo (al fine di uniformare l'espressione ivi presente a quella dell'art. 16 del Codice) di sostituire la lettera u) relativa alla definizione di OCRI con al seguente: "u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo 11 del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire.".
Articolo 2
Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
L'articolo 2 integra l'articolo 6 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che disciplina i crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo. In tal senso si è infatti ripetutamente espressa la giurisprudenza che, nell'esplicitare la nozione di debiti sorti “in occasione e in funzione” di procedure concorsuali di cui all'art. 111 della legge fallimentare, ha ricompreso tra i crediti prededucibili le obbligazioni che trovano la loro fonte in qualsiasi fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico, purché ricorra un'apprezzabile connessione causale dell'obbligazione con l'attività funzionale dell'ufficio (cfr. Cass. n.11379/1998; Cass. n. 4190/1998 e, con specifico riferimento ai debiti risarcitori, Cass. n. 23353/2010).
Articolo 3
Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- in primo luogo sul comma 4 dell'articolo 12, rendendo esplicita, al fine di evitare incertezze interpretative, l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta anche delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti ad autorizzazione della CONSOB ai sensi degli articoli 62, comma 2, del d. lgs. n. 58/1998 (TUF) e 31, comma 1, del Regolamento CONSOB n. 20249 del 2017, considerato che tali società, pur non rientrando formalmente nella definizione di “società quotate in un mercato regolamentato”, sono, al pari di queste, soggette ad obblighi di trasparenza e di comunicazione scarsamente compatibili con una gestione -pur riservata- della segnalazione e della convocazione dinanzi all'OCRI;
- sulla rubrica dell'articolo 13, per renderla coerente con il contenuto complessivo della disposizione. L'art. 13, infatti, non disciplina soltanto gli “indicatori” della crisi, e cioè gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziaria che rendono probabile l'insolvenza dell'impresa, ma anche gli “indici” di tale situazione di crisi, cioè gli elementi sintomatici che, nel dare evidenza del rapporto che sussiste tra due o più quantità, svelano tali squilibri e che devono essere elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13;
- sull'articolo 13, comma 1, precisando la funzione degli indici e in particolare, a tal fine, sostituendo all'espressione “sostenibilità” dei debiti quella di “non sostenibilità” ed all'espressione “adeguatezza” quella di “inadeguatezza”, così recependo le osservazioni critiche di numerosi commentatori ed esperti di discipline aziendalistiche che hanno fatto notare l'ambiguità di una definizione declinata alla forma affermativa, posto che l'obiettivo è quello di intercettare “l'inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate” (così l'art. 2, comma 1, lettera a) e dunque l'insostenibilità dell'indebitamento e la situazione di assenza di continuità aziendale;
- sul comma 3 dello stesso articolo 13, precisando che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili ai sensi del comma 2 produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata, così come l'espressione “per l'esercizio successivo” potrebbe far pensare, ma “a decorrere dall'esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente. La rinnovazione si renderà necessaria solo in presenza di un mutamento delle circostanze che renda l'attestazione resa e pubblicata insieme al bilancio non più adeguata rispetto allo scopo;
- sull'articolo 14, al comma 2, prevedendo espressamente che, così come i sindaci sono esonerati dall'obbligo di segretezza previsto dall'art. 2407 del codice civile, i revisori sono esonerati dall'osservanza dei commi 1 e 2 dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 39 del 2010, che disciplina analogo obbligo di riservatezza, nonché che gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e che, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione debbano informare l'organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine evidente di evitare il rischio di una doppia segnalazione;
- sul comma 2, lettera a) dell'articolo 15. Rimodulando il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione (euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000). Si ritiene che tale criterio non solo sia più lineare e quindi di più facile applicazione, ma anche che lo stesso garantisca un adeguato contemperamento tra concreta funzionalità dell'allerta, da un lato, e contenimento in limiti accettabili del numero di segnalazioni, dall'altro;
- sul medesimo articolo 15, comma 3, lettera a), inserendo la previsione espressa di un termine entro il quale il creditore Agenzia delle Entrate deve effettuare l'avviso al debitore. Detto termine è già previsto espressamente per INPS e per l'Agente della riscossione. Per Agenzia delle Entrate l'art. 15, nella sua originaria formulazione, prevede che l'avviso sia inviato “contestualmente” alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per la quale tuttavia nessun termine è previsto in modo espresso. L'intervento mira quindi ad evitare che la tempestività dell'iniziativa, da parte di Agenzia delle entrate, sia rimessa soltanto alla sua volontà. E' infatti evidente che la segnalazione dei creditori pubblici qualificati in tanto può rispondere all'esigenza di intercettare le situazioni di crisi prima che divengano irreversibili in quanto detta segnalazione intervenga prima che le situazioni debitorie siano cristallizzate perché molto risalenti nel tempo;
- sul comma 6 del medesimo articolo 15, chiarendo che l'elenco che le Camere di commercio devono rendere disponibile ai creditori qualificati per agevolarli nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione riguardano non le imprese già sottoposte a misure di allerta, ma quelle alle quali tali misure sono applicabili;
- sull'articolo 17, inserendo anche i revisori tra i destinatari della comunicazione prevista dal comma 1 a carico del referente e rivedendo le modalità di designazione dei componenti dell'OCRI. La legge delega prevede che uno dei tre componenti di tale organismo collegiale sia designato dall'associazione di categoria cui appartiene il debitore; impone che anche tale componente sia iscritto all'albo di cui all'art. 356; obbliga ad assicurare la riservatezza dell'intera procedura. L'art. 17 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha previsto, invece, che il terzo componente dell'organismo appartenga “all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore” e sia “individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria”. Si tratta di previsione non coerente con la legge delega e di difficile applicazione, giacché la designazione non avviene ad opera dell'associazione di categoria, ma del referente ed in quanto il requisito dell'appartenenza ad un'associazione imprenditoriale di categoria non necessariamente garantisce il possesso degli stringenti requisiti di competenza richiesti per l'iscrizione all'albo. Le modifiche introdotte sono funzionali a ristabilire l'osservanza dei principi di delega. Si prevede dunque che il referente comunichi all'associazione di categoria tre nominativi indicati dal debitore tra quanti siano iscritti all'albo di cui all'art. 356 e che l'associazione scelga nella rosa proposta dal debitore il componente dell'OCRI. In questo modo appaiono rispettati tutti i criteri di delega ed è al tempo stesso garantita la riservatezza della fase poiché è il referente a trasmettere all'associazione la richiesta di nomina insieme ai tre nominativi proposti dal debitore, senza doverne rivelare il nome; inoltre, è salvaguardato il coinvolgimento del debitore, già previsto dall'art. 17, nella scelta dei componenti dell'OCRI, funzionale ad una migliore conoscenza delle specificità dell'impresa ed a fare in modo che l'organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente “amico”, il cui compito è quello di assisterlo e di agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi. Le modifiche apportate ai commi 2 e 4 sono conseguenza diretta della modifica introdotta al comma 1 e rispondono all'esigenza di consentire l'avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell'associazione di categoria o nei casi in cui non esista un'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore. Le modifiche al comma 5 mirano: a) a prevedere che il dies a quo per l'attestazione da parte dei professionisti che compongono l'OCRI della propria indipendenza sia indicato nel momento di ricezione della comunicazione della nomina, e non della mera nomina come tale, la quale potrebbe non essere immediata conosciuta dal soggetto nominato; b) ad incrementare le competenze del referente connesse al regolare espletamento della fase innanzi all'OCRI, introducendo il potere del referente di sollecitare la designazione di nuovi esperti, in sostituzione di quelli eventualmente rimasti inerti o che abbiano tenuto una condotta inadempiente ai loro doveri. La modifica introdotta al comma 6 colma invece una lacuna della previsione normativa, estendendo anche all'impresa agricola, che è soggetta alle procedure di sovraindebitamento al pari delle imprese minori, la previsione secondo la quale il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all'OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell'OCRI.
Articolo 4
Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 19, apportandovi alcune modifiche migliorative sotto il profilo lessicale; esplicitando che tra i poteri istruttori dell'OCRI vi è quello di acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili per il proficuo svolgimento del procedimento di composizione della crisi; prevedendo che l'OCRI possa attestare la veridicità dei dati aziendali solo nel caso in cui almeno uno dei suoi componenti possa qualificarsi professionista indipendente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o). La previsione viene in questo modo allineata alle disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, che impongono che l'attestazione di veridicità dei dati promani da un professionista che, oltre ad essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, sia iscritto anche nel registro dei revisori legali, sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non sia legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale, come, del resto, è già richiesto a tutti i componenti dell'OCRI dall'art. 17, comma 5 del Codice. Si è ritenuto sufficiente che anche uno solo dei componenti dell'organismo possegga tutti tali requisiti, considerato comunque che non si tratta di soggetti designati dal debitore, ma attraverso un meccanismo che ne assicura la competenza e terzietà;
- sull'articolo 20, comma 2, chiarendo, nel rapporto tra il comma 2 ed i commi 4 e 5, che il tribunale provvede sulla richiesta di misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta in composizione monocratica. L'opzione regolatoria prescelta è diretta a rendere il procedimento più celere e snello; la sottrazione della competenza al collegio è adeguatamente compensata dall'elevata specializzazione dei giudici addetti alla sezione specializzata in materia di imprese e dalla tendenziale tipicità dei provvedimenti che in questa fase possono essere adottati;
- sull'art. 21, comma 1, al fine di uniformare l'espressione "situazione di crisi" a quella di "stato di crisi", presente in tutte le altre disposizioni del codice;
- sull'articolo 22, comma 1 colmando una lacuna nell'individuazione dei casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore.
Articolo 5
Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sull'articolo 25, al comma 2, migliorandolo sotto un profilo formale (euro 2.000.000 euro invece che 2.000.000 di euro).
Articolo 6
Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sugli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo. Così, all'art. 33 viene precisato che la cancellazione dal registro delle imprese rende inammissibile anche la domanda di apertura di una procedura di concordato minore, mentre all'art. 35 è abbandonata l'espressione “liquidazione concorsuale” che rimanda anche all'attività di liquidazione posta in essere nell'ambito di una procedura di concordato preventivo liquidatorio e si chiarisce che la disposizione si applica esclusivamente alla liquidazione controllata e giudiziale.
Articolo 7
Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- in primo luogo sull'articolo 38, concernente l'iniziativa del pubblico ministero. La norma è stata interamente riscritta al fine di inserirvi un terzo ed un quarto comma: il primo rende esplicita la regola secondo la quale il pubblico ministero, così come è legittimato a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale -per la liquidazione controllata provvede in modo autonomo l'articolo 268- può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza; con il comma 4 si consente al rappresentante del pubblico ministero intervenuto di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. Ciò sul modello tracciato dall'art. 570, comma 3, del codice di procedura penale, allo scopo di valorizzare le conoscenze già acquisite in merito alla procedura dal magistrato che ha seguito il procedimento nel primo grado di giudizio;
- sull'articolo 39, che disciplina gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza. In primo luogo, si estende l'obbligo di produzione documentale che deve accompagnare il deposito del ricorso di accesso ad una delle predette procedure alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi e si prevede, allo scopo di agevolare gli adempimenti posti a carico degli organi della procedura, che gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali devono contenere l'indicazione del domicilio digitale di questi ultimi. Al comma 2, allo scopo di elidere ogni possibile dubbio interpretativo e facilitare il compito del debitore che si accinge a depositare una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, si precisa che gli atti di straordinaria amministrazione di cui il debitore deve fornire l'elenco sono quelli elencati all'articolo 94, comma 2 e che anche tale elenco deve essere prodotto anche in formato digitale;
- sull'articolo 41, comma 3, dove le parole “i documenti di cui all'articolo 39” sono sostituite dalla più puntuale indicazione dei documenti che devono essere prodotti dal debitore nel procedimento instaurato su istanza di un creditore o del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- sull'articolo 43, chiarendo che il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, provvede sulle spese solo se una parte lo richieda. La disposizione mira ad evitare che l'officiosità della pronuncia da parte del tribunale possa essere d'ostacolo al raggiungimento di soluzioni stragiudiziali;
- sull'articolo 44, che disciplina l'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione. Le modifiche riguardano in primo luogo la lettera a) del comma 1. Con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, la norma chiarisce che il termine massimo è di sessanta giorni e che, quindi, il tribunale può accordare anche un termine più breve. Inoltre, si precisa il contenuto degli obblighi di produzione documentale che debbono accompagnare la proposta di concordato o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, specificando che, in relazione a quest'ultima, non è necessario dar conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio, posto che l'omologazione presuppone l'accordo con la maggioranza dei creditori e la sussistenza di mezzi sufficienti a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei. E' stata infine eliminata la previsione di cui alla lettera e), in quanto superflua alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 45 e 47, comma 2, in ordine all'iscrizione del provvedimento di concessione dei termini o di apertura del concordato nel registro delle imprese. Il nuovo comma 4 introduce la regola secondo la quale, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, ferma, invece, la sua obbligatorietà in presenza di istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. In questo modo, tenuto conto che è comunque consentito al debitore che abbia preannunciato la volontà di stipulare accordi di ristrutturazione di depositare, invece, una proposta di concordato preventivo, si restituisce alla valutazione del tribunale la possibilità, già prevista dal sesto comma dell'articolo 161 del r.d. n.267 del 1942, di assicurare una più pregnante vigilanza sull'attività del debitore quando l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori lo richiede. Il comma 6 riformulato si limita a chiarire che insieme agli accordi devono essere pubblicati nel registro delle imprese anche il piano e l'attestazione, allo scopo di rendere effettivo il diritto degli interessati di proporre opposizione;
- sull'articolo 47, che disciplina l'apertura del concordato preventivo, migliorandone la formulazione, considerato che il vaglio sull'ammissibilità della proposta postula inequivocabilmente e ineludibilmente una verifica degli elementi di diritto ai quali la legge subordina la proponibilità della domanda e l'apertura della procedura;
- sull'articolo 48, sostituendo, al comma 1, le parole “creditori dissenzienti” con “creditori che hanno espresso il loro dissenso”, così da risolvere un'incertezza interpretativa e chiarire che tra i creditori dissenzienti non rientrano quanti si siano astenuti; rendendo il comma 3 omogeneo con il comma 1 dell'articolo 47; riformulando il comma 4, prevedendo espressamente che, quando è stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione ne deve acquisire il parere. Il decreto correttivo provvede anche a riformulare il comma 5 dell'articolo 48, estendendo la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e così ponendo rimedio ad una disparità di trattamento difficilmente giustificabile;
- sull'articolo 49, allineando gli obblighi documentali a carico del debitore a quelli previsti dall'articolo 39;
- sull'articolo 50, che disciplina il reclamo contro il decreto che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, riportando i termini per proporre ricorso per cassazione contro la decisione della corte di appello a quelli ordinari, per dare maggiore pienezza al diritto di difesa, che, nei casi più complessi, potrebbe non essere adeguatamente garantito da un termine di soli quindici giorni;
- sull'articolo 51, comma 14. La norma disciplina l'impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l'apertura della liquidazione giudiziale e prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo non abbia efficacia sospensiva. Con il decreto correttivo, attraverso il rinvio all'articolo 52, si ammette che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti. La modifica è funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata possa cagionargli un pregiudizio irreparabile;
- sull'articolo 54, che disciplina la concessione di misure cautelari e protettive nell'ambito del rito uniforme introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La riformulazione della norma si è resa necessaria per ovviare ai numerosi dubbi interpretativi segnalati dalla dottrina e giustificati, in effetti, dal suo non chiaro tenore letterale. In particolare, il comma 5 dell'articolo 54 nella sua originaria formulazione prevede che “5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure”. Non risulta chiaro, però, quale sia l'ambito applicativo di questo comma e dunque se esso si riferisca alle sole misure protettive richieste nell'ambito delle procedure di allerta ai sensi del comma 4 o alle misure protettive in genere, né si comprende come esattamente si svolga il procedimento per la concessione di tali misure ed il rapporto tra tale disposizione ed il successivo articolo 55. Gli originari commi 4 e 5 sono stati dunque unificati nel comma 4, in modo da chiarire che il procedimento disciplinato dall'art. 54 è relativo unicamente alla richiesta di misure protettive o dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso nell'ambito delle procedure di allerta. Si è precisato, inoltre, che il giudice, nell'accordare una misura protettiva, deve stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore a tre mesi, coerentemente con quanto prevede, per la fase dell'allerta, l'art. 20, comma 3 ed in conformità con quanto richiesto dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva UE/2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, a mente del quale detto termine non può superare i quattro mesi. Il nuovo comma 5 prevede poi che le misure protettive disposte conservino efficacia anche se il debitore, che aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, depositi una domanda di apertura del concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo. Si colma così una lacuna della precedente disciplina, che regolamentava solo la prima delle due evenienze;
- sull'articolo 55, in primo luogo con l'aggiunta, al comma 2, della previsione secondo la quale il medesimo procedimento deve essere seguito anche nei casi di cui all'articolo 54, comma 3. Si tratta di precisazione necessaria a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, considerato che, in mancanza di tale domanda, non può prodursi l'effetto protettivo automatico previsto dal comma 2 del medesimo articolo 55. Sempre al comma 2 si chiarisce che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile a norma dell'art. 124. La norma interviene anche sul comma 3, precisando che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi, in ossequio alla citata direttiva UE 2019/1023 e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo. Infine, si interviene sul comma 5 del citato art. 55, richiamando l'art. 47, comma 4, al fine di consentire l'adozione di misure protettive da parte della corte d'appello nel caso di reclamo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto anche in tal caso potrebbe sussistere l'esigenza di misure protettive. Di riflesso, si è limitata la possibilità per la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della domanda di apertura della liquidazione giudiziale alle sole misure cautelari. Appare, infatti, del tutto improbabile che il debitore si veda respinta l'istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale, se non in casi di evidente infondatezza della stessa, nel qual caso l'adozione di misure protettive risulta del tutto inopportuna e destinata a non verificarsi mai. Sono invece i creditori che abbiano visto respingere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a poter temere che, nelle more del reclamo, il patrimonio o l'impresa del debitore siano esposte a conseguenze non più reversibili compromettendo gli effetti dell'eventuale accoglimento del reclamo e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale.
Articolo 8
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento.
In primo luogo la norma amplia il contenuto del piano sottostante gli accordi. Si prevede infatti che detto piano debba contenere anche : a) l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; b) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna.
Il nuovo comma 4 colma una lacuna dell'attuale articolo 56, prevedendo che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.
Articolo 9
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 57, chiarendo la portata del rinvio all'art. 39, che viene richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e precisando il contenuto dell' attestazione. Infatti, il professionista indipendente non può che attestare la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano, mentre le valutazioni sulla sua fattibilità giuridica non possono che essere rimesse al tribunale;
- sull'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale, trattandosi di limitazione non imposta dalla legge delega ed apparendo sufficiente a individuare gli elementi che connotano l'istituto il rinvio operato all'art. 84;
- sull'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, riformulando i commi 1 e 2 in funzione di una loro maggiore chiarezza e linearità. Così, al comma 1, si precisa che ciò che il debitore può proporre ai creditori istituzionali è “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori”, così ripristinando l'impostazione accolta dall'art. 182-ter della legge fallimentare e ripresa all'articolo 88. Viene inoltre eliminata, perché superflua proprio alla luce delle definizioni offerte dall'articolo 2, la precisazione secondo la quale il professionista indipendente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1) lettera o). E' soppressa, ai commi 2 e 3, dopo la parola “transazione”, la parola “fiscale”, considerato che l'accordo può avere ad oggetto anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa. Al comma 2, ultimo periodo, il termine entro il quale deve intervenire l'adesione è portato a novanta giorni per assicurare un adeguato spatium deliberandi anche in presenza di un flusso ingente di domande. Per contro, al comma 3 viene abbreviato a sessanta giorni il termine trascorso il quale, nel caso in cui il contribuente non rispetti le scadenze concordate, la transazione è risolta di diritto. Infatti, nei casi di rateizzazione, un termine di novanta giorni riferito alla scadenza di ciascuna rata comporterebbe che, in caso di inadempimenti ripetuti, il creditore pubblico possa avvalersi della risoluzione solo quando il debito arretrato ha raggiunto importi consistenti.
Articolo 10
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La norma interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sopprimendo il comma 4 che detta la regola secondo la quale la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La disposizione viene più opportunamente collocata negli articoli che disciplinano gli effetti della decisione di apertura del concordato minore o della liquidazione controllata.
Articolo 11
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sulla disciplina delle procedure di sovraindebitamento e, più esattamente, sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:
- sull'articolo 67 chiarendo che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può prevedere non solo il soddisfacimento parziale, e dunque il pagamento di un importo ridotto rispetto al dovuto, ma anche differenziato dei crediti;
- sull'articolo 68, al fine di precisare che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC, nella scelta del professionista cui affidare le funzioni del suddetto organismo devono essere preferiti gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;
- sull'articolo 69, eliminando dal comma 2 la previsione secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Si tratta di sanzione irragionevole, soprattutto considerato che l'ammissibilità costituisce oggetto di una verifica che l'autorità giudiziaria deve svolgere d'ufficio;
- sull'articolo 70 che disciplina l'omologazione del piano del consumatore, precisando, al fine di evitare incertezze interpretative, che tra le misure che il giudice può adottare per conservare l'integrità del patrimonio vi può essere anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati. Spetterà dunque al giudice, tenuto conto della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, dell'ammontare e del rango dei crediti che devono essere soddisfatti e delle previsioni del piano, valutare, di volta in volta, quali atti dispositivi il debitore possa compiere in autonomia;
- sull'articolo 71, che disciplina l'esecuzione del piano riformulandolo integralmente. Fermo il principio generale secondo il quale all'esecuzione provvede il debitore sotto la vigilanza dell'OCC, il nuovo comma 1, allo scopo di garantire trasparenza all'attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'organismo ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Nei commi successivi, è stato recuperato il disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, della legge n. 3 del 2012, al fine sia di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. E' stato inoltre eliminato l'improprio riferimento al rendiconto, che di regola è atto di chi è chiamato a svolgere un'attività gestoria, sostituito da una relazione finale sull'esecuzione del piano. Infine, è stato riformulato l'originario comma 4 (ora comma 6), che aveva giustamente suscitato incertezze interpretative, poiché sembrava irragionevolmente escludere il diritto dell'OCC al compenso anche in casi in cui la mancata attuazione del piano è dovuta a cause indipendenti dalla condotta dell'organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo;
- sull'articolo 72, comma 5, prevedendo che il giudice provveda con sentenza, anche in caso di rigetto dell'istanza di revoca dell'omologazione, considerato che la decisione è reclamabile ai sensi dell'art. 51 e che la corte di appello decide a propria volta sul reclamo con sentenza.
Articolo 12
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sulla disciplina del concordato minore e, più esattamente:
- sull'articolo 74 prevedendo l'obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Si tratta di una modifica diretta a colmare una lacuna della disciplina introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sul modello del concordato “maggiore” (art. 85), sia pure attribuendo rilievo al solo caso in cui i creditori siano titolari di garanzie esterne. Ciò in considerazione della tendenziale minore portata della situazione di crisi o di insolvenza che danno origine alla procedura, sì da mantenere fermo l'obiettivo di riservare alla regolazione di queste crisi “minori” strumenti più semplici e snelli. Gli obiettivi perseguiti sono quelli di rendere effettivo il diritto dei creditori a valutare la convenienza della proposta disponendo di informazioni adeguate e di garantire la trasparenza del meccanismo di formazione della maggioranza. In questo modo, peraltro, viene data attuazione alla prescrizione dell'art. 9, paragrafo 4, della direttiva UE 2019/1023, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi e che “come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione”;
- sull'articolo 76, disciplinando sul modello dell'art. 68 l'ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC e dunque prevedendo che nella scelta del professionista cui affidare le funzioni dell'organismo debbano essere preferiti gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;
- sull'articolo 75, allineando il contenuto della domanda al ricorso per l'accesso alle procedure “maggiori”, sul modello dell'art. 39, come riformulato;
- sull'articolo 78, che disciplina il procedimento, precisando, al comma 1, che il decreto di apertura della procedura di concordato minore non è soggetto a reclamo;
- sull'articolo 79. In primo luogo, attraverso la riformulazione del comma 1 si opera un riallineamento alla disciplina del concordato preventivo, prevedendo che qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, l'approvazione del concordato minore sarà subordinata al raggiungimento non solo della maggioranza dei crediti ammessi, ma anche al raggiungimento della maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. In questo modo nell'ipotesi - non infrequente nel caso di piccoli imprenditori e professionisti - in cui un solo creditore sia titolare di crediti per un valore superiore alla metà dell'indebitamento complessivo, il suo voto favorevole risulti decisivo ai fini dell'approvazione del concordato. Ulteriormente, si colma una lacuna della disciplina del Codice che, pur prevedendo la possibile formazione di classi, nulla dice con riferimento alla loro incidenza sulla formazione della maggioranza. Il nuovo comma 1 prevede dunque che quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. L'esito finale di tale intervento dovrebbe risultare idoneo anche ad allineare - nei limiti dell'originaria delega - il contenuto della previsione alle disposizioni contenute nella direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, ed in particolare all'art. 9, paragrafi 4 e 6. Il nuovo comma 2 completa la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi e il comma 4 allinea la disciplina a quella del concordato preventivo (art. 266, comma 1), consentendo di derogare, in virtù di patto espresso, al principio dell'estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili;
- sull'articolo 80. In primo luogo modificando il comma 3 in modo da allinearlo al contenuto degli art. 48 e 88, consentendo di omologare il concordato minore oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, evitando una disparità di trattamento difficilmente giustificabile. In secondo luogo eliminando, dal comma 4, la previsione secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Si tratta di sanzione irragionevole, soprattutto considerato che l'ammissibilità costituisce in ogni caso oggetto di verifica che l'autorità giudiziaria deve svolgere d'ufficio;
- sull'articolo 81, in coerenza con la nuova formulazione dell'art. 71. Anche in questo caso, fermo il principio generale secondo il quale all'esecuzione provvede il debitore sotto la vigilanza dell'OCC, il nuovo comma 1, allo scopo di garantire trasparenza all'attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatta eccezione per i beni di modico valore, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Negli altri commi viene recuperato il disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, della legge n. 3 del 2012, al fine sia di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Inoltre, l'improprio riferimento al rendiconto, che di regola è atto di chi è chiamato a svolgere un'attività gestoria, viene sostituito dalla previsione della necessità del deposito di una relazione finale sull'esecuzione del piano. E' stato infine riformulato l'originario comma 5 (ora comma 6) che aveva suscitato incertezze interpretative, poiché sembrava irragionevolmente escludere il diritto dell'OCC al compenso anche quando il piano concordatario omologato non possa essere attuato per cause indipendenti dalla condotta dell'organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo;
- sull'articolo 82 che è stato riformulato al fine di poter tener conto, nella disciplina della revoca dell'omologazione, dei casi in cui si accerti che il piano non ha avuto (e non potrà più avere) esecuzione integrale o è divenuto definitivamente inattuabile. E' stato inoltre meglio disciplinato il procedimento di revoca dell'omologazione con la previsione secondo la quale il giudice provvede sull'istanza di revoca con sentenza anche in caso di rigetto e che la decisione è in ogni caso reclamabile ai sensi dell'art. 51.
Articolo 13
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 84, allo scopo di meglio precisare le nozioni di continuità aziendale e di prevalenza. L'art. 84 si pone, all'interno del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come una delle disposizioni maggiormente innovative. Proprio per questa ragione, si è ritenuto di migliorarne il tenore letterale allo scopo di renderlo di più immediata e facile comprensione e di prevenire contrasti interpretativi. La riformulazione del comma 2 è dunque diretta a chiarire, ai fini della continuità indiretta, che il requisito della stipulazione in data antecedente al deposito del ricorso si riferisce al solo affitto di azienda e che gli altri negozi in forza dei quali l'azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore devono essere stipulati in esecuzione del piano. Il comma 3 è stato invece riformulato al fine di escludere la precisazione secondo la quale la cessione del magazzino non è incompatibile con la continuità aziendale, perché ovvia e tuttavia possibile fonte di incertezze interpretative in relazione alle imprese che non svolgano attività di produzione di beni, nonché al fine di rendere il secondo periodo di più agevole lettura, sostituendo all'espressione “di quelli” le parole “dei lavoratori”;
- sull'articolo 86 al fine di prevenire possibili incertezze interpretative, chiarendo che la moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione, legittima esclusivamente nel concordato in continuità, non può mai eccedere i due anni dall'omologazione;
- sull'articolo 87, integrandolo con la previsione secondo la quale, se il concordato è in continuità, il piano deve contenere anche il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna;
- sull'articolo 88 che disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, apportandovi minime modifiche di ordine lessicale dirette ad esplicitare meglio l'ambito applicativo della disposizione ed a renderne più scorrevole la lettura. Così, al comma 1, si chiarisce che oggetto della proposta è il pagamento, parziale o dilazionato, anche dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie; al comma 2, le parole “fiscale o previdenziale” sono sostituite dalle parole “tributario o contributivo”, per uniformità rispetto al comma 1; al comma 3, primo periodo, si passa dall'uso del singolare al plurale con riferimento agli uffici competenti per il deposito della proposta, considerato che non esiste un unico ente impositore, ma esistono, oltre che le agenzie fiscali, una pluralità di enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie;
- sull'articolo 91, riformulando il comma 1 in modo più chiaro e meglio esplicitando che la pubblicità diretta all'acquisizione di offerte concorrenti deve essere effettuata solo nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un'offerta irrevocabile di affitto o acquisto dell'azienda o di rami d'azienda o di specifici beni.
Articolo 14
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sull'articolo 92 al solo fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'art. 125 (nomina del curatore). Viene così chiarito che anche la nomina del commissario giudiziale deve avvenire nel rispetto degli articoli 356 e 358.
Articolo 15
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 94, che disciplina gli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, precisando, con la modifica introdotta al comma 3, che il giudice delegato può autorizzare atti di straordinaria amministrazione prima dell'omologazione del concordato solo dopo aver sentito il commissario giudiziale. Si tratta, ovviamente, di parere non vincolante per l'autorità giudiziaria. Scopo dell'intervento, tuttavia, è garantire che non sfuggano al giudice importanti elementi di valutazione sulla coerenza dell'atto con il piano concordatario, sulla sua convenienza sotto il profilo economico, sull'utilità che esso venga autorizzato prima dell'omologazione; in sintesi, sull'effettiva funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori dell'atto che il debitore vuole compiere prima dell'omologazione. Il nuovo comma 6 regola in modo più puntuale l'ipotesi in cui sia urgente procedere all'alienazione o all'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati e consente al tribunale di autorizzare il negozio senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive se l'espletamento delle procedure ordinarie potrebbe compromettere l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Si precisa, infatti, che il pregiudizio temuto deve essere irreparabile, rendendo così più evidente il carattere eccezionale della deroga alla regola della necessaria competitività della liquidazione nelle procedure concorsuali. Si prevede, inoltre, che, in aggiunta alla pubblicità già prevista dalla norma, deve essere data comunicazione del provvedimento e del compimento dell'atto a tutti i creditori per consentire loro di contestare il provvedimento stesso ove lo ritengano adottato in assenza dei suoi presupposti e lesivo dei loro interessi;
- sull'articolo 97, rubricato “contratti pendenti”, riscrivendolo integralmente. Le modifiche, rispetto alla disciplina attuale, concernono: 1) al comma 1, il ripristino della previsione, presente nell'art. 186-bis della legge fallimentare, dell'inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; 2) al comma 6, disciplinando la fase intercorrente tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento di accoglimento al fine di evitare che la mancata esecuzione delle prestazioni dovute dal debitore istante nel tempo durante il quale il tribunale decide sull'istanza consenta alla controparte in bonis di provocare la risoluzione di diritto del contratto, così vanificando la regola generale stabilita dal comma 1 della disposizione. Si prevede dunque che la controparte cui sia stata notificata l'istanza di sospensione o di scioglimento non possa esigere dal debitore le prestazioni dovute né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni venute a scadenza dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; 3) al comma 12, riformulandone il primo ed il terzo periodo, al solo scopo di rendere più scorrevole la lettura della disposizione ed evitare che una scrittura poco chiara determini incertezze sul piano interpretativo. Infine, viene introdotto il comma 14 al fine di tener conto delle peculiarità dei contratti di finanziamento bancario c.d. “autoliquidanti”. Si tratta dei rapporti nei quali una parte, il cui interesse è quello di fruire dell'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati verso soggetti terzi, cede in varie forme tali crediti ad un intermediario a fronte del finanziamento erogato. Tra le operazioni autoliquidanti rientrano, ad esempio (e senza pretesa di esaustività), le operazioni di anticipo su fatture, le anticipazioni al salvo buon fine, i finanziamenti a fronte di cessioni di credito, altri anticipi su crediti commerciali e lo sconto di portafoglio commerciale. In tutte tali ipotesi la restituzione di quanto anticipato richiede un ruolo attivo da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento. L'attività di riscossione, in questo ambito, è certamente ancillare alla prestazione principale, ma, al tempo stesso, ne costituisce una modalità essenziale. In materia esiste un vivace contrasto giurisprudenziale e dunque esistono incertezze sul piano interpretativo che incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere l'attività delle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo, anche in considerazione di condotte opportunistiche che nella prassi si sono a volte riscontrate da parte dei debitori beneficiari del finanziamento. La nuova disposizione, al fine di sanare i contrasti interpretativi, prevede in modo espresso che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell'art. 97. Ciò vuol dire che l'erogazione dell'anticipazione da parte del finanziatore non esaurisce le obbligazioni a suo carico e che, tra queste, vi è quella di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato, sicché, fino a quando l'attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente. Diviene conseguentemente superflua la regola posta dall'(originario) art. 99, comma 2, secondo la quale anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti costituisce, se autorizzato, finanziamento prededucibile. I contratti pendenti, infatti, proseguono durante il concordato preventivo senza necessità di autorizzazione alcuna e la prosecuzione genera debiti che devono essere soddisfatti in prededuzione. In questa prospettiva, è apparso invece necessario disciplinare gli effetti dello scioglimento del contratto, ove autorizzato dal tribunale. Si è previsto che, in tal caso, il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e la notificazione del provvedimento che ha autorizzato lo scioglimento. La possibilità di trattenere le somme riscosse nei limiti di quanto erogato alla parte finanziata è coerente con la natura e le modalità di esecuzione del contratto; il limite temporale rappresenta il frutto di un bilanciamento di contrapposte esigenze, avendo come obiettivo quello di evitare che il finanziatore possa recuperare, in danno degli altri creditori, importi divenuti ingenti a causa di un inadempimento dell'obbligazione restitutoria protratto nel tempo, in presenza del quale una gestione del rapporto improntata a correttezza e buona fede avrebbe dovuto imporre la revoca delle linee di credito concesse. Nella quantificazione del termine si è tenuto conto dei termini normali di adempimento secondo le più diffuse prassi commerciali;
- sull'articolo 99, che disciplina i finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, sopprimendo l'originario comma 2 e con esso la previsione secondo la quale la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda, divenuto superfluo alla luce del nuovo art. 97, comma 14 e reintroducendo, al comma 5 la previsione, già contenuta nell'articolo 182-quater, secondo comma, della legge fallimentare, secondo la quale le previsioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal relativo piano e purché, in caso di concordato preventivo, la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato ovvero, in caso di accordi di ristrutturazione, purché essi siano omologati.
Articolo 16
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 105, rubricato “Operazioni e relazione del commissario”, reintroduce, conformemente a quanto attualmente prevede l'art. 172 della legge fallimentare, la regola secondo la quale le relazioni redatte dal commissario giudiziale in vista del voto sulla proposta di concordato preventivo devono essere trasmesse anche al pubblico ministero. E' evidente, infatti, l'interesse di tale organo, che è coinvolto nel procedimento fin dal momento del deposito della domanda (si veda, al riguardo, l'art. 40, comma 3), a conoscere gli esiti delle verifiche svolte dal commissario giudiziale, in particolar modo sulle cause del dissesto
- sull'articolo 106, in primo luogo al comma 1, sostituendo il riferimento all'art. 49, comma 2, con il riferimento all'art. 44, comma 2, dal momento che la prima previsione, a propria volta, richiama la seconda; in secondo luogo al comma 2, al fine di rendere esplicite le conseguenze del mancato deposito della somma che il debitore deve versare, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera d), per le spese di procedura, come quantificata dal tribunale con il decreto di apertura del concordato. Viene infatti previsto espressamente che, in tal caso, si apre il procedimento volto alla revoca del decreto di apertura del concordato preventivo. Con la modifica del comma 3 si chiarisce, invece, che in presenza di atti di frode accertati il tribunale provvede in ogni caso alla revoca del decreto di cui all'art. 47 e fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale solo se un creditore o il p.m. ne abbia fatto istanza.
Articolo 17
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 107, che disciplina il voto dei creditori nel concordato preventivo, meglio fissando le scansioni temporali del procedimento. Viene così stabilito: 1) che la relazione finale del commissario deve essere comunicata ai creditori almeno sette giorni (invece di cinque) prima della data iniziale del voto, in modo da assicurare loro un più ampio spatium deliberandi; 2) che i provvedimenti adottati dal giudice delegato per risolvere eventuali contestazioni, ad esempio sulla legittimazione al voto, ma anche sull'ammissibilità delle proposte concorrenti, debbano essere comunicati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
- sull'articolo 108, che disciplina l'ammissione provvisoria dei crediti contestati. L'eliminazione dell'adunanza dei creditori quale luogo di discussione e confronto sulla convenienza della proposta, ma anche quale luogo di immediata risoluzione da parte del giudice delegato delle questioni inerenti al voto, rende infatti necessaria una disciplina di maggiore dettaglio rispetto a quella dell'originario art. 108, che, nella sostanza, ripete il suo contenuto dall'art. 176 della legge fallimentare. Si è dunque previsto che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7 e dunque ai medesimi soggetti e nel rispetto del medesimo termine. Si è stabilito inoltre che in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco redatto dal commissario giudiziale. In questo caso, mancando un provvedimento del giudice delegato contro il quale possa essere eventualmente proposto reclamo, non si forma alcuna preclusione endoprocedimentale ed è dunque espressamente fatto salvo il diritto di contestare l'ammissione (o l'esclusione dal) al voto mediante opposizione all'omologazione.
Articolo 18
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 114, estendendo ai liquidatori nominati nell'ambito del concordato per cessione l'applicazione del disposto di cui all'art. 125 dello stesso Codice, e cioè della previsione che in primo luogo subordina la nomina del curatore all'osservanza delle previsioni di cui agli artt. 356 (iscrizione all'albo) e 358 (requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure; b);
- sull'articolo 118, precisando che il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario deve essere iscritto nel registro delle imprese. La disposizione ricalca quella dell'art. 103 disp. att. c. c. in relazione all'analogo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2409 c.c., giacché è evidente che tale disciplina costituisce il modello al quale il legislatore delegato ha fatto riferimento nel prevedere la possibilità di nomina dell'amministratore giudiziario incaricato di dare compiuta esecuzione alla proposta di concordato;
- sulla disciplina della risoluzione del concordato preventivo, riscrivendo l'articolo 119. Al comma 1, il termine “richiesta” è sostituito dal termine “istanza”, in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera m), della legge delega, n. 155 del 2017, a sottolineare il carattere formale dell'atto che il creditore deve indirizzare al commissario giudiziale. E' stato introdotto, inoltre, il comma 7 che, al fine di dirimere un contrasto interpretativo non sopito neppure successivamente agli interventi della Corte di cassazione (ve n'è traccia, ad esempio, in Cass. n. 26002/2019), stabilisce che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, fatta eccezione per il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all'interno della prima procedura.
Articolo 19
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 125 innanzitutto chiarendo, attraverso l'aggiunta dell'avverbio “già”, che il registro nazionale di cui al comma 4 non è un registro di nuova istituzione, ma quello istituito dall'art. 28 del r.d. n. 267 del 1942, quinto comma, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.132 del 2015. Viene inoltre eliminato l'erroneo riferimento al “fallimento” e il testo viene integrato tenendo conto delle modificazioni introdotte dall'articolo 14 del d.lgs. n. 97 del 2016 in ordine al contenuto del predetto registro (con esclusione unicamente del riferimento ai provvedimenti che attestano l'esecuzione del concordato, non previsti dal d.lgs. n. 14 del 2019);
- sull'articolo 128 al fine di chiarire, prevenendo ogni incertezza interpretativa, che, non diversamente da quanto già prevede la legge fallimentare, la scelta dei difensori spetta sempre al curatore, anche nei casi in cui, per stare in giudizio, è necessaria l'autorizzazione il giudice delegato;
a) sull'articolo 130. L'intervento si collega alle modificazioni introdotte all'art. 198. Quest'ultima disposizione disciplina, tra l'altro, l'obbligo di redazione del bilancio dell'ultimo esercizio quando, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, lo stesso non sia stato presentato dal debitore. Secondo la legge fallimentare e secondo il d.lgs. n. 14 del 2019 in questi casi l'obbligo di redazione del bilancio grava sul curatore. La norma vigente deresponsabilizza il debitore e rende ardua la redazione del bilancio secondo un criterio di continuità, poiché è evidente che il curatore non dispone, soprattutto nei primi mesi successivi all'apertura della procedura, dei medesimi elementi di conoscenza in possesso del debitore. Si è dunque prevista una modifica dell'art. 198, onerando della redazione e presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio il debitore ed il curatore solo in via sussidiaria, nel caso in cui il primo non vi abbia provveduto. Si è conseguentemente modificato anche l'art. 130, comma 2, prevedendo che il pubblico ministero, così come deve essere informato del mancato deposito dei documenti di cui all'art. 49, comma 3, lettera c), sia informato anche dell'inosservanza dell'obbligo di procedere alla presentazione del bilancio. Il comma 4, come modificato, dispone che detto bilancio sia allegato alla relazione del curatore, unitamente al rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, come modificato dal presente provvedimento. Per l'illustrazione di tale modifica si rinvia al commento relativo all'articolo 37.
Articolo 20 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 166 che disciplina la revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie posti in essere nell'anno o nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
La modifica concerne, in primo luogo, la causa di esonero da revocatoria prevista dal comma 3, lettera b), per le rimesse effettuate su conto corrente bancario. La norma attuale, mutuata dalla legge fallimentare, esclude la soggezione a revocatoria delle rimesse che non hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria. La previsione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolar modo con riferimento al requisito della “consistenza”, che esprime un valore relazionale, da accertare caso per caso e che lascia all'interprete un inevitabile margine di discrezionalità. Una parte della giurisprudenza di merito, ad esempio, ha fatto ricorso ad un parametro espresso in termini percentuali, da alcuni rapportato al saldo debitore nel periodo sospetto; secondo un altro orientamento verrebbe invece in considerazione il c.d. “rientro” ex art. 70 della legge fallimentare (ora, articolo 171, comma 3, del Codice), cioè la differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal debitore nel periodo c.d. sospetto e quella riscontrata al momento di apertura del concorso; altre pronunce hanno valorizzato l'importo medio delle rimesse dato dalla somma delle stesse divise per il loro numero, rapportate all'importo medio del saldo debitore computato all'inizio e a fine del periodo di riferimento.
L'eliminazione del requisito della (non) consistenza ai fini della revocabilità delle rimesse è dunque funzionale a eliminare tali difformità interpretative, in ossequio all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017, senza in alcun modo pregiudicare l'effettivo ambito di operatività dell'esenzione, giacché l'esigenza di sottrarre alla revocatoria operazioni che non abbiano realmente depauperato il patrimonio del debitore né leso effettivamente la par condicio creditorum è comunque soddisfatta, oltre che dal requisito della durevolezza, dal limite stabilito dall'art. 171, comma 3. La modifica della lettera e) del medesimo comma 3 è di mera forma, giacché elimina una congiunzione non necessaria tra le parole “posti in essere” e le parole “dal debitore”;
- sull'articolo 170. L'articolo 7, comma 4, lettera b), della legge n. 155 del 2017, nel prevedere che il periodo sospetto ai fini dell'esercizio delle azioni di inefficacia e revocatorie (diverse dalla revocatoria ordinaria) decorre dalla data della domanda a cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, come ora espressamente prevedono gli articoli 163, 164, 166 e 169, in cui è implicito il riconoscimento normativo del principio di derivazione giurisprudenziale della consecuzione delle procedure concorsuali, imponeva di tener comunque fermo il disposto dell'art. 69-bis, secondo comma, della legge fallimentare. Il legislatore delegato, nel mutuare nell'articolo 170 il contenuto dell'art. 169-bis, ha invece omesso di riprodurre il secondo comma della norma citata. La modifica introdotta è dunque volta a rimediare a tale omissione, ovviamente apportando alla disposizione i necessari adattamenti lessicali.
Articolo 21
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sull'articolo 189, riformulandone i commi 5 e 9. Il comma 5 dispone che trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa, coerentemente con la regola generale posta dall'art. 172, secondo la quale, nel periodo di sospensione, il contraente in bonis non ha diritto a provocare lo scioglimento del rapporto. Tale previsione tuttavia appare iniqua e di dubbia legittimità costituzionale rispetto ad un rapporto di lavoro, in quanto la prestazione retributiva è essenziale alle esigenze vitali del lavoratore ed il recesso senza giusta causa -che potrebbe essere indispensabile per ottenere una nuova occupazione- lo obbligherebbe a corrispondere al curatore l'indennità di mancato preavviso. La norma è stata dunque oggetto di un intervento correttivo consistente nel qualificare come date per giusta causa le dimissioni del lavoratore in tutti i casi in cui vi sia sospensione del rapporto senza accesso ad ammortizzatori sociali che compensino la perdita della retribuzione. E' stato inoltre modificato il comma 9, innanzitutto sostituendo all'espressione recesso quella di licenziamento. Infatti, mentre i commi da 1 a 4 dell'articolo in esame disciplinano una speciale forma di scioglimento del rapporto di lavoro, integralmente rimessa alle valutazioni del curatore, durante l'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 211, i rapporti di lavoro subordinato in essere al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale proseguono normalmente. In questa ipotesi, il curatore che non decida di avvalersi della facoltà di procedere alla loro sospensione -nel qual caso, in quanto compatibili, divengono applicabili le previsioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8- può determinare lo scioglimento del rapporto solo procedendo al licenziamento non più secondo le disposizioni dello stesso articolo 189, ma nel rispetto della disciplina lavoristica vigente.
Articolo 22
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 197, comma 2, correggendo un mero refuso e cioè sostituendo l'erronea menzione della sentenza dichiarativa di fallimento con il corretto riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- sull'articolo 198, prevedendo, per le ragioni già illustrate nel commento all'articolo 19, che il debitore -anziché il curatore- debba redigere il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale e che il curatore debba provvedervi solo in caso di inadempimento del debitore. Il nuovo comma 2 precisa inoltre che al curatore spetta apportare anche le rettifiche necessarie al bilancio redatto dal debitore. La disposizione, infine, rende esplicita l'esenzione dei liquidatori sociali dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile fino alla chiusura della liquidazione giudiziale. L'innovazione è coerente con il nuovo articolo 2484 del codice civile, che individua nella liquidazione giudiziale una causa di scioglimento della società. Da tale previsione discende l'obbligo, per la società nei cui confronti la procedura è stata aperta, di far luogo alla nomina dei liquidatori sociali. Poiché questi, tuttavia, fintanto che la procedura è aperta, non svolgono la loro attività caratteristica, si è ritenuto utile precisare che, nello stesso periodo, non sono neppure tenuti alla redazione e presentazione del bilancio.
Articolo 23
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 200, riformulandone il comma 1, al fine di inserire, alla lettera c), la previsione secondo la quale il curatore, nel comunicare a quanti risultino creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, le informazioni necessarie e utili per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, debba anche avvertirli della possibilità di chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4. Tale facoltà è già prevista dalla legge fallimentare e tuttavia il numero dei creditori che se ne avvalgono è ancora esiguo. Si vuole in questo modo accrescere la possibilità, per i creditori, di ottenere il soddisfacimento dei loro crediti, privilegiando quanti vigilino sull'andamento della procedura, rispetto a chi se ne disinteressa;
- sull'articolo 205, riformulandolo, allo scopo di inserire un secondo comma e prevedere che il curatore, nel dare notizia dell'esito delle domande di ammissione al passivo, informi sinteticamente i creditori anche delle concrete prospettive di soddisfacimento dei loro crediti, al fine di disincentivare la proposizione di impugnazioni dello stato passivo -che di incidono negativamente sui tempi e sui costi della procedura- quando è già chiaro che, anche in caso di accoglimento del gravame, l'attivo derivante dalla liquidazione non consentirebbe un utile riparto a favore di determinati creditori o di determinate categorie di creditori;
- sull'articolo 207, sostituendo il comma 10 e, allo scopo di rendere più chiara la formulazione della previsione, operando un richiamo completo e lineare alle previsioni di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. per le ipotesi di mancata comparizione delle parti.
Articolo 24
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sull'articolo 211, che disciplina l'esercizio dell'impresa da parte del curatore, eliminando la condizione secondo la quale il tribunale autorizza la prosecuzione dell'attività quando l'interruzione potrebbe cagionare un grave danno. Considerato che, a differenza di quanto prevede il r.d. n. 267 del 1942, la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa soggetta a liquidazione giudiziale non costituisce più un'eccezione, ma è la regola, l'unico parametro al quale rapportare la decisione di autorizzare la prosecuzione dell'attività o di farla cessare è quello dell'interesse del ceto creditorio a conseguire il miglior soddisfacimento dei crediti vantati. Il tribunale, dunque, dovrà autorizzare la prosecuzione in tutti i casi in cui non vi siano elementi concreti per far ritenere che da essa derivi un pregiudizio per creditori.
Articolo 25
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La norma interviene sull'articolo 216 che disciplina le modalità della liquidazione dei beni nella procedura di liquidazione giudiziale. Il decreto legislativo n. 14 del 2019 rinvia per ciò che concerne l'esecuzione dell'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato all'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Tuttavia, l'art. 560 è stato modificato, a decorrere dal 13 febbraio 2019, dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il richiamo ai commi terzo e quarto per le vendite effettuate nell'ambito della liquidazione giudiziale è divenuto incongruo. Tali commi, infatti, prevedono ora che il debitore e i familiari conviventi non perdano il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento e che il debitore debba consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Non essendo più utile il rinvio alla disciplina dell'art. 560 c.p.c., si è reso necessario disciplinare in modo autonomo il procedimento di attuazione dell'ordine di liberazione per i casi in cui le vendite vengano effettuate con le modalità previste dal medesimo articolo 216, al comma 2, ferma, naturalmente, la possibilità che invece il giudice delegato disponga che la vendita avvenga secondo le disposizioni del codice di procedura civile, come pure consente il comma 3. Il nuovo comma 2 prevede, dunque, che il provvedimento sia attuato direttamente dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice stesso, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento e dunque nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta. E' fatto notorio che vi sono una serie di circostanze che possono incidere negativamente sul buon esito delle vendite effettuate dal curatore: la prospettiva per l'acquirente di dover gestire direttamente
la liberazione dell'immobile acquistato, con costi e tempi difficilmente preventivabili e non compatibili con l'obiettivo di destinare l'immobile a propria abitazione; il conseguente deprezzamento degli immobili, per l'aumento della probabilità di aste deserte e di ribassi, con prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli normali di mercato e danno per i creditori che vedono così mortificate le loro aspettative di soddisfacimento; l'esclusione dal mercato di chi non può acquistare senza certezze sui tempi dell'immissione in possesso e dunque la riduzione tendenziale del mercato agli operatori professionali che operano con logica speculativa. Le modalità di attuazione dell'ordine di liberazione previste dal nuovo comma 2 mirano a contrastare tali rischi, consentendo al curatore, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale, oltre che essere un professionista esperto, di dare diretta esecuzione all'ordine di liberazione pronunciato dal giudice e ponendo a carico della procedura le spese e gli adempimenti necessari alla liberazione degli immobili. La disposizione ribadisce, inoltre, la regola, già contenuta nell'art. 68 del codice di procedura civile, secondo la quale, per l'attuazione del provvedimento, il giudice delegato può anche disporre della forza pubblica e nominare ausiliari e disciplina le modalità per lo sgombero dell'immobile da beni mobili o documenti che vi siano contenuti. Il procedimento previsto coniuga il rispetto dei diritti del titolare di tali beni o documenti, cui è assicurata la possibilità di asportarli, con l'esigenza di consentire all'acquirente l'immediata fruizione del bene acquistato, che dunque deve essergli consegnato libero, oltre che ad persone, da cose. Le modifiche apportate al comma 6 mirano a rendere agevole la visita degli immobili posti in vendita da parte degli offerenti ed a garantire che essa avvenga con modalità idonee a preservare la trasparenza e la legalità della procedura, mentre le modifiche introdotte al comma 9 correggono un errore del testo. Infatti, poiché il decreto di trasferimento è atto del giudice delegato ed è necessariamente successivo al versamento integrale del prezzo, è evidente che l'informativa del curatore abbia ad oggetto non il trasferimento, ma gli esiti della procedura competitiva e sia strumentale all'esercizio dei poteri previsti dall'art. 217, comma 1.
Articolo 26
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sull'articolo 234 che disciplina la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale in pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi e prevede che, esauriti tali giudizi o procedimenti ed eventualmente effettuato un riparto a favore dei creditori, il tribunale archivi definitivamente la procedura. Il comma 8, oggetto dell'intervento, stabilisce che il curatore, dopo l'archiviazione, chieda la cancellazione della società dal registro delle imprese. La disposizione attuale non tiene conto, però, dell'eventualità che la fase si chiuda con il pagamento integrale dei creditori e delle spese da soddisfare in prededuzione, nel qual caso non vi sarebbe motivo per cancellare la società dal registro delle imprese. La norma è stata dunque integrata con la previsione secondo la quale il curatore proceda, in tal caso, ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo e dunque provveda a convocare l'assemblea dei soci per le opportune deliberazioni.
Articolo 27
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 240, comma 1, ultimo periodo, in modo da rendere il contenuto omogeneo rispetto a quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma l, aggiungendo, anche con riferimento riguardo ai limiti temporali della proposta proveniente dal debitore, il riferimento alle società cui il debitore partecipi o sottoposte a comune controllo, in modo da evitare che tale ultima previsione sia esposta a condotte elusive;
- sull'articolo 246, che mutua il disposto dell'art. 130 della legge fallimentare e disciplina l'efficacia del decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, correggendo l'erronea citazione dell'art. 206, che disciplina invece le impugnazioni dello stato passivo. Il richiamo corretto è infatti quello all'art. 245 che regola il giudizio di omologazione e dunque anche le opposizioni all'omologazione.
Articolo 28
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 255, comma 1, lettera c), correggendo l'erroneo rinvio al settimo comma dell'art. 2476 con il corretto riferimento all'ottavo comma. Così come è chiaramente scritto nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 14 del 2019, scopo della norma è quello di attribuire al curatore la legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente - una serie di azioni risarcitorie, comprese quelle nei confronti dei soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di mala gestio degli amministratori della società in liquidazione giudiziale. Tuttavia, per effetto della riformulazione dell'art. 2497 del codice civile ad opera dell'art. 378 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'originario settimo comma è divenuto l'ottavo. Si è reso perciò necessario emendare l'art. 255 dall'errore in esso contenuto, atteso che l'attuale settimo comma disciplina l'azione del socio o del terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori;
- sull'articolo 262, comma 3, sostituendo l'erronea espressione “attivo fallimentare” con quella corretta e cioè “attivo della liquidazione giudiziale”;
- sull'articolo 264, comma 2, secondo periodo, relativo all'attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea, sostituendo la parola "deliberazioni" la parole "decisione" e la parola "tribunale" con la seguente: "giudice delegato". Quanto alla prima sostituzione, si osserva che gli atti assunti dal curatore appaiono più correttamente qualificabili quali decisioni, piuttosto che deliberazioni (termine generalmente riservato alle decisioni di organi collegiali deliberativi). Quanto alla seconda sostituzione, si rileva che il rinvio operato dalla norma medesima all'art. 133 per il reclamo, sembrerebbe più opportuno prevedere che esso si svolga innanzi al giudice delegato, e non al tribunale.
Articolo 29
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 268, che disciplina la liquidazione controllata e che è stato interamente riscritto. Si è innanzitutto precisato che mentre il debitore può proporre istanza in proprio di apertura della liquidazione controllata anche quando si trovi in stato di crisi, l'istanza può essere formulata dal p.m. o dai creditori solo se il debitore sia in stato di insolvenza. Si è prevista inoltre una soglia minima di rilevanza della situazione debitoria, come accade anche per la liquidazione giudiziale e per le stesse ragioni, si è stabilito che non si possa far luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. La differenza rispetto all'importo fissato dall'art. 49 si spiega considerato che sono assoggettabili alla procedura, su istanza dei creditori, anche i consumatori, in relazione ai quali l'importo di ventimila euro appare già significativo di una situazione debitoria preoccupante. Si è inoltre previsto che quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata, se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. La ratio della disposizione è in sostanza la medesima che giustifica la previsione dell'art. 209 (previsione di insufficiente realizzo) nella liquidazione giudiziale: evitare i costi che derivano alla collettività dall'apertura di una procedura concorsuale quando sia già chiaro che essa non potrebbe portare al creditore alcun vantaggio. La qualità del debitore, al quale non si applicano i reati previsti dal Titolo IX, capi I, II e III ed il ridotto impatto socio-economico del suo stato di insolvenza giustificano la diversa operatività delle due previsioni;
- sull'articolo 270, recuperando la regola in origine stabilita dall'art. 65 (si rinvia, sul punto, al commento all'art. 10) e prevedendo che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Viene inoltre chiarito, al fine di evitare incertezze interpretative, che alla liquidazione controllata di società con soci a responsabilità illimitata si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256. La modifica apportata al comma 2, lettera b) chiarisce che la nomina dell'OCC come liquidatore presuppone che tale organismo in concreto già esista e dunque che la disposizione si applica solo in caso di domanda presentata dal debitore;
- sull'articolo 273 che disciplina la formazione del passivo integrandolo. L'obiettivo perseguito è quello di disciplinare in modo espresso anche il procedimento di ammissione al passivo delle domande tardive. La nuova previsione è modellata sull'art. 208 che regola la stessa fattispecie nella liquidazione controllata;
- sul comma 1 dell'articolo 276, integrando la disciplina della chiusura della liquidazione controllata attraverso il rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell'articolo 233.
Articolo 30
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 278 in primo luogo sostituendo l'espressione “procedura concorsuale” quella più puntuale “di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. E' stato poi riscritto il comma 4 al fine di chiarire che le condizioni di meritevolezza previste dall'art. 280, ostative all'esdebitazione nel caso in cui il debitore sia un ente collettivo, non possono che riferirsi a persone fisiche e dunque ai soci illimitatamente responsabili o ai legali rappresentanti della società o dell'ente. E' stato infine eliminato l'equivoco riferimento temporale in origine contenuto nella disposizione, giacché è apparso irragionevole limitare a soli tre anni la rilevanza di condanne per gravi reati quali sono quelli elencati all'art. 280, oltre che contraddittorio rispetto alle previsioni contenute alle lettere d) ed e) del medesimo art. 280, comma 1;
- sull'articolo 281, comma 4, prevedendo che il decreto con il quale il tribunale dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti sia iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere, al fine di agevolarne la conoscibilità.
Articolo 31
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sulla rubrica della sezione II della parte I, titolo V, capo X, che diviene, per maggiore chiarezza, “Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato”;
- sull'articolo 282, che disciplina l'esdebitazione di diritto a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione controllata. Al comma 1, si prevede che il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'attuale comma 1 prevede esclusivamente l'iscrizione del decreto nel registro delle imprese, che non è però una forma di pubblicità adeguata per soggetti che non svolgono attività imprenditoriale. La modifica del comma 2 mira ad assicurare un allineamento della disciplina del Codice alle indicazioni derivanti dalla Direttiva 2019/1023/UE, ed in particolare dai “considerando” numeri 78 e 79, nonché dall'articolo 23. Conseguentemente, allo scopo di attribuire rilevanza, tra le cause ostative all'esdebitazione, a tutte le ipotesi in cui il debitore “nell’indebitarsi (....) ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede (...) ” (art. 23, paragrafo 1, della Direttiva) si è prevista l'operatività non più della sola ipotesi ostativa di cui all'art. 280, lett. a), ma anche dell'ipotesi di cui alla successiva lett. b), nonché dell'ulteriore ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ulteriormente, ricorrendo alla facoltà prevista
dall'art. 23, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva (“In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdehiiazione (...) in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio: (...) h) quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale”) si è ritenuto di rendere operante anche la preclusione di cui all'art. 280, lett. c). L'ulteriore estensione delle preclusioni di cui all'art. 280, lett. d) ed e) - da cui emerge il risultato finale testuale dell'integrale applicabilità dell'art. 280 - scaturisce dall'esercizio delle facoltà previste dall'art. 23, paragrafo 2, lettere c) e d) della Direttiva (riferite ai casi di: “c) (...) domande abusive di esdehitazione; d) (...) un'ulteriore domanda di esdehitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli ohhlighi di informazione o cooperazione”), anche allo scopo di precludere un utilizzo illimitato (e quindi anche abusivo) del meccanismo previsto dalla norma. Ragioni di omogeneità giustificano l'applicazione della disciplina in tal modo modificata a tutte le categorie di debitori, come peraltro reso possibile - a livello eurounitario - dall'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva (“Gli Stati memhri possono estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), [cioè le procedure che portano all'esdebitazione] alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori”). E' stato inoltre riscritto il comma 3, prevedendo che, alla data della chiusura della procedura di liquidazione controllata o decorsi tre anni dalla sua apertura, il tribunale, ove ritenga che non ricorrano le condizioni di meritevolezza per pronunciare l'esdebitazione, debba dichiararlo con decreto. Si vuole così evitare una situazione di incertezza suscettibile di prolungarsi sine die e consentire al debitore di contestare la decisione mediante la proposizione del reclamo;
- sull'articolo 283, innanzitutto modificandone la rubrica che, per ragioni di maggiore chiarezza, diviene “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”; al comma 1, al fine di prevenire incertezze interpretative, si precisa che la soglia minima di capacità di soddisfacimento, al di sotto della quale è possibile accedere all'esdebitazione, è riferita all'ammontare complessivo dei crediti.
Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 284, rubricato “Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo” e che è stato interamente sostituito. Le modificazioni introdotte riguardano innanzitutto il contenuto del piano o dei piani concordatari collegati, giacché è stato precisato, al fine di consentire ai soci ed ai creditori di valutare in modo più informato e consapevole la convenienza della proposta, ma anche i rischi di un piano unitario o di piani tra loro collegati, che deve essere quantificato il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo e, in secondo luogo, il contenuto dell'attestazione. E' stato precisato, infatti, che compito del professionista indipendente è quello di attestare oltre che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, anche le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa e la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo. Inoltre, si richiede all'attestatore di fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese, indispensabili per esprimere un giudizio ponderato sulla fattibilità del piano o dei piani collegati e sui benefici che ne deriveranno ai creditori;
- sull'articolo 285. Dal comma 1 è stata soppressa l'inutile precisazione secondo la quale i ricavi della cessione del magazzino costituiscono flussi derivanti dall'esercizio dell'impresa, così allineando la disposizione a quanto ora previsto dall'art. 84. L'espressione “società”, ricorrente nel corpo dell'articolo, è stata sostituita con “impresa”, in coerenza con la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Infine, è stato riformulato il comma 5 così da precisare che il pregiudizio del quale i soci possono dolersi, non diversamente da quanto prevede l'art. 2497, comma primo, del codice civile, è quello arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale e che lo strumento per far valere tale pregiudizio è l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo sia nel caso in cui ci si dolga delle operazioni di cui al comma 1, sia delle operazioni di cui al comma 2 e cioè di operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo;
- sull'articolo 286, che disciplina il procedimento di concordato di gruppo ed al quale è stato aggiunto un comma - il nuovo comma 7- allo scopo di consentire, in funzione dell'efficienza della procedura e del contenimento dei costi, la nomina di un unico liquidatore giudiziale nel concordato di gruppo che preveda la cessione di beni, ferma la necessità di nominare per ciascuna impresa un distinto comitato dei creditori. Le modifiche introdotte al (nuovo) comma 8 sono dirette semplicemente a rendere più scorrevole e chiara la disciplina della risoluzione e dell'annullamento del concordato di gruppo.
ART. 33
Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
La modifica è parallela a quella apportata dal presente decreto all'art. 255 del Codice, essendo finalizzata a sostituire il riferimento al settimo comma dell'art. 2476 c.c. - non corretto, per effetto della riformulazione dell'art. 2497 del codice civile ad opera dell'art. 378 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in virtù della quale l'originario settimo comma è divenuto l'ottavo - con il riferimento all'ottavo comma.
Sempre allo scopo di armonizzare la previsione con quella di cui all'art. 255, vengono poi richiamati anche il primo e sesto comma dell'art. 2476, riferiti all'azione sociale di responsabilità ed all'azione di responsabilità verso i creditori sociali.
Articolo 34
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sull'articolo 343, rettificando il riferimento inesatto agli artt. 296 e 297 con il riferimento agli artt. 297 e 298, ed aggiungendo il comma 3. La norma originaria, che mutua il proprio contenuto dall'articolo 237 della legge fallimentare (con le opportune correzioni nell'individuazione degli articoli richiamati), ha omesso di riprodurre anche l'originario terzo comma che rendeva applicabile al commissario speciale della risoluzione di cui all'art. 37 del d. lgs. n. 180/2015 i delitti di “interesse privato del curatore” (art. 228, ora 334), di “accettazione di retribuzione non dovuta” (art. 229, ora 335) e di “omessa consegna o deposito delle cose della liquidazione giudiziale” (art. 330, ora 336). Si è inteso dunque ovviare a tale inconveniente.
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sull'articolo 344, rubricato “Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi”. Il nuovo comma 3 ricomprende, tra le ipotesi di falsa attestazione sanzionate penalmente, anche la condotta del componente dell'organismo di composizione della crisi che, nella relazione di cui all'art. 268, comma 3, attesta falsamente che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori e così paralizza la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica. L'intervento corregge inoltre l'erroneo richiamo all'art. 268 -che, prima del decreto correttivo non prevedeva la redazione di relazioni da parte dell'OCC- con la corretta menzione dell'art. 269.
Articolo 36
Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene sull'articolo 352, prevedendo che, fino all'istituzione dell'albo previsto dall'art. 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tutti i componenti del collegio incaricato della procedura di allerta, e non solo quelli nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa e dal presidente della camera di commercio, devono essere individuati tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. La previsione è diretta a correggere l'irragionevole diversità di disciplina prevista per il membro nominato dall'associazione di categoria e ad assicurare pari professionalità tra tutti i componenti del collegio.
Articolo 37
Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 356, comma 2, che è stato riformulato, prevedendo, innanzitutto, che, con riferimento agli obblighi formativi degli iscritti all'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
nonché dei consulenti del lavoro sia sufficiente documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore, anziché duecento, come invece richiesto alle altre categorie e come già previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 2014, richiamato dall'articolo 356, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di formazione previsti dall'art. 4, comma 5, lettera c), in considerazione della maggiore complessità dell'attività di gestione e controllo delle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo rispetto a quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il nuovo comma 2, ai fini del primo popolamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, prevede inoltre che possano ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Viene così ad essere ampliato il novero dei soggetti che possono chiedere l'iscrizione all'albo in sede di prima formazione, anche tenendo conto della possibilità che a richiedere l'iscrizione siano professionisti interessati a ricoprire unicamente il ruolo di componenti dell'OCRI;
- sull'articolo 357, rubricato “Funzionamento dell'albo”. Le modifiche sono dirette a precisare in modo più puntuale il contenuto del decreto previsto dal comma 1, stabilendo che lo stesso dovrà disciplinare anche le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto a carico degli iscritti;
- sull'articolo 358, comma 3, imponendo all'autorità giudiziaria di tener conto, nella scelta dei professionisti chiamati a ricoprire il ruolo di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, dell'esigenza di garantire l'efficienza della procedura e del numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente alla nomina, che inevitabilmente condiziona, a presidio della professionalità ed esperienza del soggetto designato, anche la rotazione nell'assegnazione degli incarichi, imposta dall'art. 5.
Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione:
- riscrive l'articolo 369, la cui rubrica diviene “Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”. L'articolo 369, nel testo originario, modifica alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa ed alcune disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942. L'articolo in commento emenda la disposizione originaria da alcuni errori materiali e da alcuni difetti di coordinamento. Alla lettera b) del comma 1 viene inoltre inserito il richiamo agli articoli 290 e 291 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di esplicitarne l'inapplicabilità agli accordi di sostegno finanziario infragruppo. Infine, il comma 5 del nuovo articolo 369 aggiorna i riferimenti normativi alla legge fallimentare contenuti nel decreto legislativo n. 180 del 2015;
- interviene con una modifica di mero drafting sull'articolo 372.
Articolo 39
Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
La disposizione interviene:
- sull'articolo 380, rubricato “Cause di scioglimento delle società di capitali”. Nel sostituire la disposizione, si è intervenuti, innanzitutto, sul comma 1. Il d. lgs. n. 14 del 2019 ha modificato l'art. 2484, primo comma, del codice civile, statuendo che l'apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale sono causa di scioglimento della società. E' stato ora aggiunto il rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis del codice civile, seppure nei limiti della compatibilità della relativa disciplina con lo spossessamento determinato dall'esistenza della procedura concorsuale. Occorrerà dunque che, anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata o giudiziale, l'assemblea provveda alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società (nei limiti in cui essa permane), giacché, com'è ovvio, l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono, rispettivamente, al liquidatore e al curatore. E' stato inoltre aggiunto un comma 2 che modifica l'articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, prevedendo che quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato dagli amministratori uscenti anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata. La ratio è quella di favorire la continuità nella gestione e di agevolare l'attività del curatore o del liquidatore, in funzione di una sua maggiore efficienza. La modifica completa quella apportata all'art. 130;
- sull'articolo 382, rubricato “Cause di scioglimento delle società di persone”, allo scopo di disciplinare le conseguenze dell'assoggettamento alla liquidazione controllata del socio della società semplice. A tal fine, il comma 1 del nuovo articolo 382 modifica l'articolo 2272 del codice civile, prevedendo che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del socio ne determini l'esclusione. E' stato inoltre soppresso l'originario comma 3, giudicato superfluo alla luce dell'art. 349 del Codice che opera la sostituzione della parola “fallimento” con le parole “liquidazione giudiziale” in tutte le disposizioni normative vigenti.
Articolo 40
Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari La disposizione interviene in senso modificativo sulle innovazioni già apportate dall'articolo 377 (rubricato “Assetti organizzativi societari”), previsione già entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14. L'art. 377, oltre che richiamare in modo espresso, per ciascun tipo sociale, gli obblighi derivanti dal riformato articolo 2086 c.c. in tema di assetti organizzativi dell'impresa, inseriva, nelle norme modificate - cioè gli articoli 2257, 2380-bis e 2409-novies del codice civile - la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori. Tale previsione ha generato delle incertezze interpretative, poiché, sovrapponendo il piano dell'organizzazione con quello gestorio, è sembrata ad alcuni contraddire le numerose disposizioni del codice civile che, al contrario, consentono di affidare ai soci competenze tipicamente gestorie (così, ad esempio, l'art. 2479 c.c.) o particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (così l'art. 2468, comma terzo, del codice civile). Il decreto correttivo, al fine di rimuovere tale possibile profilo di ambiguità, interviene nuovamente sulle norme del codice civile, precisando che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori è l'istituzione degli assetti organizzativi.
Disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14
e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14
La norma contiene una previsione di regime transitorio differendo al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall'art. 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo (introdotto dal decreto correttivo) e dall'art. 15. Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l'OCRI ed i medesimi organi di controllo societario in relazione alle imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. La disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli OCRI. A questo fine si prevede una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'organismo, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, le imprese più piccole, tendenzialmente, anche se non del tutto, coincidenti, ove esercitate in forma societaria, con quelle escluse, ai sensi dell'art. 2477 c.c., dall'obbligo di dotarsi di collegio sindacale e dell'organo di revisione. E' evidente che il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione all'OCRI previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo, determina anche, in via riflessa, il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo art. 14, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n.155 del 2017, presuppone non solo l'avviso all'organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all'organismo.
Articolo 42
Disposizioni finanziarie
La norma contiene le disposizioni finanziarie, ed in particolare la clausola d'invarianza finanziaria, con la quale si prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che agli adempimenti connessi si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente
Articolo 43
Entrata in vigore
La norma disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo, facendola coincidere con quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019. Entrano invece in vigore, secondo la regola ordinaria, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale solo gli articoli 37, commi 1 e 2 e 40, in quanto modificativi di disposizioni già vigenti.