iscrizione esperto composizione negoziata della crisi d'impresa
Le regole dettate dal Ministero della giustizia per diventare esperti della Composizione negoziata della crisi d'impresa (L. 147/21, Cnc) non valgono per chi ha presentato la domanda di iscrizione prima del 29 dicembre 2021. Lo ha stabilito il Tar della Campania con l'ordinanza n. 00963/2022, depositata il 10 marzo scorso, accogliendo l'istanza cautelare di un commercialista dell'Ordine di Benevento, che si era visto respingere la domanda documentata da esperienze professionali ritenute inidonee - Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) Ordinanza n. 00431/2022.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
omissis
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di numero e data sconosciuti, adottato per silentium,
con il quale il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di B_ _ _ ha respinto la domanda presentata dal ricorrente in
data 10/12/2021 per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;
- per quanto di ragione, dell'art. 1 co. 2° del Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147;
- per quanto di ragione, delle Linee di Indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147), dettate dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II Ordini Professionali e Albi del 29/12/2021;
- di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente, per quanto di ragione e segnatamente delle note pec Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di - - - - del 30/12/2021 e del 31/1/2022, nonché delle informative del CNDCEC Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 1/2022 del 3/1/22 e n. 9/2022 del 20/1/22 di approvazione del nuovo modulo del modello di domanda per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 aggiornato a seguito dell'emanazione da parte del Ministero della Giustizia;
- nonché, per l'accertamento del possesso dei requisiti in capo al ricorrente necessari per essere iscritto nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 a seguito della domanda in tal senso presentata dal ricorrente in data 10/12/2021, come integrata in data 3/1/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale
RILEVATO che, con riferimento alla domanda presentata dal ricorrente con pec del 10.12.2021 finalizzata all’iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 3, primo periodo, d.l. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, ricevuta in data 13.12.2021 ns prot n 834, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di - - - - o, con nota pec prot. n. 878 del 30.12.2021, avendo riscontrato che: “1) nella domanda di iscrizione è stato indicato di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa precedenti esperienze in qualità di advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani nei concordati preventivi;
2) risulta allegato alla domanda una relazione di attestazione ai sensi dell’art 67 c. 3 lett. D LF”, delibera di sospendere l’istruttoria della domanda e di richiedere l’integrazione della stessa con allegazione di idonea documentazione attestante il conferimento e l’avvenuta esecuzione (anche in autocertificazione) degli incarichi di advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani nei concordati preventivi, in conformità a quanto dichiarato nella domanda stessa”, conseguentemente si invita “ad integrare la domanda con la suddetta documentazione entro il termine ultimo del 12.01.2022 decorso il quale, come disposto dall’art 5 comma 3 del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco la domanda verrà considerata respinta”;
RILEVATO, altresì, che, con pec inviata l’1.1.2021, il „- - - --- , dando
seguito alla richiesta di integrazione della domanda presentata, precisa che, quale precedente esperienza da lui maturata nel campo delle ristrutturazioni delle crisi di impresa, la domanda attiene allo svolgimento del ruolo di “attestatore, ex art. 67, L.F., comma 7. Lettera D, come già dimostrato con la documentazione allegata alla domanda stessa e non advisor (con incarico finalizzato alla predisposizione e di piani nei concordati preventivi), come barrato per mero errore materiale ed, inoltre, come richiesto, quale ulteriore documentazione allega dichiarazione ex art. 46, d.P.R: 28.12.2000, n. 445 del conferimento dell’incarico e dell’avvenuta esecuzione del piano”;
CONSIDERATO, che ulteriori e diversi requisiti mutuati dalla Linee di Indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali de quo, dettate dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II Ordini Professionali e Albi del 29/12/2021, non sembrano, hic et nunc, opponibili al ricorrente per il principio del “Tempus Regit Acttun in base al quale i requisiti di ammissibilità di una domanda di iscrizione in appositi elenchi devono valutarsi con riferimento esclusivo alla disciplina vigente all’atto della presentazione della domanda (10.12.2021); ed, inoltre che - come si evince dalla documentazione versata in atti estratta dal suo sito web istituzionale - la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Napoli (competente territorialmente), prima dell’entrata in vigore delle linee di indirizzo dettate dal Ministero della Giustizia in data 29/12/2021, risulta avere regolarmente iscritto nell’Elenco in questione i professionisti con una sola esperienza nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa, quindi, privi del requisito della doppia esperienza pregressa previsto a seguito dell’entrata in vigore delle suindicate linee di indirizzo ministeriali;
CONSIDERATO, che - in ragione di quanto sopra — al pregiudizio, grave ed irreparabile, allegato da parte ricorrente, può ovviarsi, senza alcun pregiudizio per l’interesse pubblico al corretto e sollecito andamento della procedura, ordinando al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di B - - - - -» di procedere al riesame dell’istanza del ricorrente del 10.12.2021, da definire con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione (o notificazione se antecedente) della presente ordinanza, con onere di notifica a carico di parte ricorrente nonché di deposito della prova dell’avvenuta notifica;
RITENUTO di riservare al definitivo le spese della presenta fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, con le precisazioni di cui in parte motiva.
Spese riservate al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedere a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati: