Crisi impresa - obblighi formativi e requisito alternativo per l'iscrizione all'albo - Circolare 13 marzo 2023 Ministero della giustizia
OGGETTO: Requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Ulteriori precisazioni.
A seguito dell'adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023 in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", sono state sottoposte all'attenzione di questa Direzione generale alcune questioni critiche riguardanti i requisiti di iscrizione previsti dal medesimo articolo 356.
Esaminate, allora, le istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all'iscrizione all'albo, nonché all'erogazione della formazione, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti integrativi della circolare sopra indicata, con particolare riferimento a quelli relativi ai punti A) n. 1 in materia di "Enti erogatori della formazione iniziale" e al connesso punto C) n. 1) in materia di "Enti erogatori" dell'aggiornamento biennale, nonché al punto D) in materia di "Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell'albo".
a. Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell'albo
Sul punto, come noto, l'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali".
La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che è altrettanto chiaramente individuata dall'articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel "trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto". Giacché il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, va da sé che l'articolo 356 cit. sia entrato in vigore - insieme alle altre norme espressamente individuate dall'articolo 389, comma 2 cit. - il 16 marzo 2019.
Fermo restando quanto indicato nella Circolare prot. n. 14539.U relativamente alla validità degli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, appare opportuno, sulla base di una lettura sistematica della norma, considerare agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale. Se questa è la ratio del legislatore, appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019.
Si ritiene, allora, che, in applicazione del principio di rango costituzionale di ragionevolezza, non possa operare la data del 16 marzo 2019 quale termine non post quem devono essere stati conferiti gli incarichi utili al fine di soddisfare il requisito alternativo, ferma restando invece l'efficacia quale dies a quo per l'individuazione a ritroso del quadriennio comunque previsto dall'articolo 356 cit. Solo una tale interpretazione, infatti, consente di far salvo l'intento perseguito dal legislatore, quello cioè di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell'albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma.
Alla stregua di siffatta interpretazione, si renderanno dunque utili ai fini dell'iscrizione all'albo non solo gli incarichi giudiziali conferiti nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019 (quindi conferiti a partire dal 17 marzo 2019), ma anche quelli conferiti successivamente.
Al fine di restituire coerenza sistematica al tessuto ordinamentale, tuttavia, appare ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l'entrata in vigore della riforma.
Ne consegue che, quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) va pertanto corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell'iscrizione all'albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.
b. Enti erogatori della formazione iniziale. Gli ordini professionali dei consulenti del lavoro
Si è sottolineato con la circolare prot. n. 14539.U come l'articolo 356 cit. rinvii - quanto alla formazione iniziale necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo - all'articolo 4, comma 5, lett. b) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, disponendo che "Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b) ... del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202".
Si è rammentato, quindi, come tale disposizione - dettata in materia di formazione dei gestori della crisi da sovraindebitamento - richieda il "possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private".
Infine, si è richiamato il citato comma 2 dell'articolo 4, che menziona in particolare, "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai".
Orbene, come è evidente, dal quadro normativo appena richiamato potrebbe ritenersi che, benché i consulenti del lavoro (soggetti in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 358, comma 1) siano legittimati a iscriversi all'albo, purtuttavia gli ordini professionali dei medesimi - a differenza di quanto avviene per gli avvocati e i commercialisti ed esperti contabili - non figurano tra gli enti che, pur in convenzione con università pubbliche o private, possono erogare corsi di formazione utili ai fini dell'iscrizione all'albo.
Una siffatta interpretazione, pur se astrattamente sussumibile nel testo della norma, finirebbe tuttavia per produrre un'evidente stortura, determinando una irragionevole disomogeneità tra il novero ristretto di professionisti legittimati a iscriversi all'albo e quello degli ordini professionali legittimati a erogare la formazione iniziale.
Sicché, alla stregua di una ricostruzione sistematica del quadro ordinamentale, non rinvenendosi alcuna valida ragione per escludere dall'erogazione della formazione iniziale gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, si è dell'avviso che un'estensione in via interpretativa del novero degli enti erogatori della formazione che includa anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro non soltanto non tradisca la ratio dello stesso articolo 356 - quella cioè di affidare la formazione ad un numero ristretto di ordini professionali qualificati - ma consenta, d'altro canto, di restituire coerenza al sistema, allineando gli ordini professionali erogatori della formazione ai professionisti iscrivibili.
In conclusione, quanto chiarito con circolare prot. 14539.U al punto A) n. 1) va corretto e integrato nel senso che sono legittimati a erogare la formazione iniziale anche:
- gli ordini professionali dei consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. b) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.
c. Enti erogatori dell'aggiornamento biennale
Da quanto argomentato in merito agli ordini professionali dei consulenti del lavoro, consegue l'opportunità di rivedere, per motivi di coerenza sistematica, anche l'individuazione degli ordini professionali legittimati a erogare l'aggiornamento biennale.
La norma di rango regolamentare in proposito richiamata dall'articolo 356 cit. è, nella specie, l'articolo 4, comma 5, lett. d) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, il quale richiede che l'aggiornamento biennale sia "acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata".
Anche in tal caso, pertanto, per le ragioni già ampiamente esplicate al paragrafo precedente, si ritiene opportuno ricondurre a coerenza il sistema, ricorrendo a una interpretazione estensiva che, facendo leva sul principio di ragionevolezza, consenta di includere tra gli enti erogatori dell'aggiornamento biennale, anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro.
Ne consegue che quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto C) n. 1 va corretto e integrato nel senso che sono legittimati ad erogare l'aggiornamento biennale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.
Roma, 13 marzo 2023
IL DIRETTORE GENERALE Giovanni Mimmo