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cancellazione dall'albo - Ministero della Giustizia romeno), è risultato che la struttura U.N.B.R. BOTA avocat

difetto di giurisdizione - delibere di cancellazione dall'albo disposte dal Consiglio dell'ordine degli avvocati ricorso al Consiglio nazionale forense (CNF) (art. 17, comma 14) - Tar Lazio decisione n. 07512/2014

Tar Lazio decisione n. 07512/2014
SENTENZA
per l'annullamento
- della delibera del 25 novembre 2013 con cui il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha disposto la cancellazione della ricorrente dal registro speciale degli avvocati stabiliti,e per la condanna al risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con delibera del 25 novembre 2013, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha disposto la cancellazione della ricorrente dal registro speciale degli avvocati stabiliti in Italia in quanto, a seguito di accertamenti disposti dal predetto Consiglio presso gli organismi competenti ubicati in Romania (Ministero della Giustizia romeno), è risultato che la struttura U.N.B.R. BOTA presso la quale l'istante aveva ottenuto il titolo di "avocat" non era autorizzata a rilasciarlo.
Avverso tale delibera, la ricorrente ha proposto impugnativa chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili; in particolare, la deducente ha sostenuto che gli accertamenti disposti presso il Ministero della Giustizia romeno non erano in grado di smentire la legittimità del titolo ottenuto presso la struttura UNBR BOTA in quanto la nota redatta in data 7 maggio 2013 dal funzionario romeno presso il predetto Dicastero (-OMISSIS-) – secondo cui U.N.B.R. BOTA non era una struttura legalmente riconosciuta - non corrispondeva alla realtà di fatto e di diritto (nota che il responsabile della predetta struttura - avv. omissis - ha impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria competente).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma eccependo dapprima il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 1309/2014, è stata respinta la domanda cautelare anche in ragione della fondatezza, prima facie, dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2014, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il Collegio conferma la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti, già rilevata in sede di cognizione sommaria.
Gli artt. 17 e 36 della legge n. 247 del 2012 sono invero chiari nel prevedere che:
- il Consiglio dell'ordine degli avvocati ha competenza in materia di iscrizione e di cancellazione dal relativo albo professionale (art. 17, comma 9);
- la delibera di cancellazione dall'albo professionale è adottata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati ed è comunicata all'interessato entro 15 gg. (art. 17, comma 13);
- avverso la delibera di cancellazione adottata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense (CNF) entro 60 gg. dalla notifica (art. 17, comma 14);
- avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense (in materia di albi, elenchi e registri) è possibile proporre ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione entro 30 gg. dalla notifica (art. 36, comma 1).
Altresì, il D.lgs n. 96 del 2001 (che regola, in attuazione della direttiva 98/5/CE, l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) prevede, in sintesi, che la procedura di iscrizione nel registro speciale degli avvocati stabiliti in Italia e che, quindi, hanno ottenuto il titolo in un diverso stato membro è comunque gestita dal Consiglio dell'ordine degli avvocati tanto che le eventuali illegittimità sono fatte rilevare attraverso la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, analogamente a quanto ora previsto dalla citata legge n. 247 del 2012.
3. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, essendo devolute al Consiglio nazionale forense le controversie avverso le delibere di cancellazione dall'albo disposte dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. Le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 500,00 in favore del Ministero della Giustizia ed euro 500,00 in favore del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014