aggiornamento e formazione professionale - avvocati
avvocati - formazione continua - il nuovo regolamento in vigore dal 1 1 2015
Consiglio Nazionale Forense, Regolamento 16 luglio 2014, n. 6
Regolamento per la formazione continua.
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta del 16 luglio 2014
visto l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato "Formazione continua", recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che pone a carico dell'avvocato l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;
visto l'art. 11, comma 3 della legge citata, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;
visto l'art. 11, comma 4 della medesima legge, che prevede che l'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro;
visto l'art. 29, comma 1, lettere d), i) e p) della medesima legge, che affida ai Consigli dell'ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;
visto l'art. 35, comma 1, lettera f) della medesima legge, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'ordine, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
visti gli artt. 32 e 37, comma 4, che consentono lo svolgimento delle funzioni dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense mediante commissioni di lavoro;
considerato che l'intensità ed il contenuto della formazione variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività professionale, a seconda che quest'ultima sia di stampo generalista, prevalente, o specialistica;
ADOTTA
il seguente regolamento
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1.Formazione professionale continua
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e l'organizzazione delle attività formative.
Art. 2.Aggiornamento e formazione
1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.
2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
3. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
Art. 3.Le attività formative
1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale.
2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.
3. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio:
a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
b) master di primo e secondo livello;
c) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera;
d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale.
Art. 4.Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e le ulteriori modificazioni e integrazioni;
b) per "attività formativa" si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;
c) il "credito formativo" (CF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;
d) il "periodo formativo" è l'arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo i crediti richiesti;
e) gli "eventi a rilevanza nazionale" e gli "eventi seriali" sono le attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;
f) gli "eventi a rilevanza locale" sono quelle attività svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;
g) per "FAD" si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
h) per "accreditamento" si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua e provvedono all'attribuzione di CF;
i) la "Commissione centrale per l'accreditamento della formazione" (indicata anche come "Commissione centrale") è l'organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l'esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;
j) le "Commissioni per l'accreditamento della formazione" (indicate anche come "Commissioni locali") sono costituite presso ciascun Consiglio dell'Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento;
k) il "POF" è il Piano dell'Offerta Formativa.
Art. 5.Obbligo formativo
1. L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.
Art. 6.Libertà di formazione
1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.
2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea.
3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.
TITOLO II I SOGGETTI
Art. 7.Il Consiglio Nazionale Forense
1. Il Consiglio Nazionale Forense promuove e coordina l'attività di formazione continua anche tramite la Fondazione "Scuola Superiore dell'Avvocatura", la "Fondazione dell'Avvocatura italiana – FAI", la "Fondazione italiana per l'innovazione forense – FIIF" e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.
2. Il CNF, in attuazione dell'art. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per l'applicazione del presente regolamento al fine di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione permanente sul territorio nazionale.
Art. 8.I Consigli dell'Ordine degli Avvocati
1. I Consigli dell'Ordine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.
Art. 9.Altri soggetti
1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da soggetti pubblici o privati.
2. Per l'accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.
Art. 10.Finanziamenti di terzi
1. I soggetti di cui al presente titolo si possono avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.
TITOLO III MODALITA' DELLA FORMAZIONE
Art. 11.Contenuto dell'obbligo formativo
1. Integra assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.
2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.
4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
6. Il numero di CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.
Art. 12.Altre attività e autoformazione
1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:
a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;
b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;
d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dell'esame;
f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.
Art. 13.Protocolli d'intesa
1. Il CNF per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa.
2. Sono riconosciuti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i Protocolli d'intesa già sottoscritti dal CNF per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi conseguiti all'estero.
Art. 14.Esenzioni ed esoneri
1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
d) cause di forza maggiore;
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
3. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.
4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.
Art. 15.Formazione specialistica
1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale, sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.
TITOLO IV ACCREDITAMENTO
Art. 16.Accreditamento delle attività formative
1. All'accreditamento delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di CF provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.
2. Il CNF è competente a concedere l'accreditamento per le attività formative di cui all'art. 3, comma 3, per gli eventi a rilevanza nazionale, gli eventi seriali, la FAD, gli eventi che si svolgono all'estero.
3. Il COA è competente a concedere l'accreditamento per le attività formative di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accreditamento è del COA distrettuale.
4. Per le altre attività di cui all'art. 12 è competente:
a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;
b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;
e) il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;
f) il COA per l'attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici la competenza è del CNF.
Art. 17.Commissione centrale per l'accreditamento della formazione
1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l'accreditamento della formazione.
2. La Commissione centrale cura l'istruttoria e l'accreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla FAI e della FIIF in conformità alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono l'accreditamento da parte della Commissione Centrale.
4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertà di scelta rispetto all'offerta formativa presente sul territorio nazionale, ne dà notizia sul sito del CNF.
5. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale.
Art. 18.Commissioni per l'accreditamento della formazione costituite presso i Consigli dell'Ordine
1. Presso ogni COA è costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine.
2. La Commissione locale cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
3. La Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con le Commissioni per l'accreditamento istituite dagli altri COA nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF.
4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.
Art. 19.Determinazione dei crediti formativi
1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:
a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 CF.
2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:
a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.
3. Per le altre attività di cui all'art. 12:
a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno;
b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;
c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;
d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF all'anno;
e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;
f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno.
4. Alle attività formative svolte in modalità FAD si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 11, comma 6 del presente regolamento.
5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.
Art. 20.Criteri per accreditamento
1. L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);
c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;
f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.
Art. 21.Procedura di accreditamento
1. Il soggetto promotore che richiede l'accreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al soggetto competente a concedere l'accreditamento (Commissione centrale presso il CNF ovvero Commissione locale presso il COA). La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.
2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.
3. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA, secondo le rispettive competenze, curano l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.
4. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA si pronunciano sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.
5. Le Commissioni locali trasmettono alla Commissione centrale i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dell'accreditamento con la indicazione dei CF attribuiti ai fini previsti dall'art. 17 comma 5.
6. La Commissione centrale e la Commissione locale di appartenenza dell'iscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.
TITOLO V VALUTAZIONI E VERIFICHE
Art. 22.Piano dell'offerta formativa
1. Ciascun COA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso dell'anno.
2. Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.
4. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative promosse.
5. Ciascun COA, al termine di ogni anno, è tenuto ad inviare alla Commissione centrale una relazione sugli eventi di aggiornamento promossi e sulle iniziative accreditate ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.
Art. 23.Verifiche
1. Il CNF ed i COA adottano misure di verifica in entrata / uscita dei partecipanti.
2. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.
Art. 24.Attestato di Formazione continua
1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.
2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.
3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.
4. L'iscritto, che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio, e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
5. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua.
6. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
7. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge professionale e dell'art. 14, comma 1 del presente regolamento.
8. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.
9. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25.Disposizioni finali
1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2015.
2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi CF, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.
3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.
4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i CF maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.