uso del titolo di avvocato di un iscritto albo avvocati tribunale ecclesiastico - parere cnf 2014
Il COA di Bologna chiede se sia legittimo l'uso della qualifica di "Avvocato" e dell'espressione "Studio Legale Canonico" da parte di un iscritto nell'Albo Avvocati e Procuratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale o nell'Albo Rotale per il Patrocinio presso le Corti Superiori o in altri Albi istituiti presso la Conferenza Episcopale italiana, la Santa Sede e la Città del Vaticano, che non abbia superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione d'avvocato. Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 45 Quesito n. 401, COA Bologna
In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, posto che la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento forense), all'art. 2, co. 7, afferma che "l'uso del titolo d'avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato", non sia legittimamente consentito a chi non si trovi (o non si sia trovato) in tali condizioni l'uso del titolo di avvocato. Dovrà dunque l'iscritto nell'Albo Avvocati e Procuratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale o nell'Albo Rotale per il Patrocinio presso le Corti Superiori o in altri Albi istituiti presso la Conferenza Episcopale italiana, che non abbia superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione d'avvocato, utilizzare esclusivamente le espressioni compiutamente rappresentanti la sua funzione davanti a quei Giudici Ecclesiastici, senza però poter includere in esse il termine "avvocato". Si osserva, peraltro, che espressioni quali "Avvocato Ecclesiastico", Avvocato Rotale", "Avvocato della Curia Romana" e simili rischiano – in assenza del possesso del titolo di avvocato riconosciuto dallo Stato italiano – di assumere rilievo decettivo.
Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 45 Quesito n. 401, COA Bologna