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sospensione volontaria ex art. 20, comma 2, Legge n. 247/2012 - Parere cnf 2014

Il COA di Trapani chiede se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 possa essere richiesta dall'avvocato per evitare l'insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012 e quindi al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati. Consiglio nazionale forense (rel. Merli), Parere 17 luglio 2014, n. 44 Quesito n. 398, COA di Lecce

La risposta al quesito è nei seguenti termini.
Ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l'avvocato iscritto all'Albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall'obbligo di motivazione.
Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, del quale va fatta annotazione nell'Albo.
Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.
Il secondo quesito riguarda invece l'ipotesi di un soggetto contemporaneamente iscritto, da molti anni e comunque da prima dell'entrata in vigore della nuova legge professionale, sia all'Albo degli Avvocati che a quello degli Psicologi. Il COA chiede di sapere se ciò sia oggi ancor consentito dalla previsione recata dall'art. 18 della nuova legge professionale, considerata la tassatività delle facoltà concesse all'avvocato per l'eventuale sua contemporanea iscrizione ad altro albo professionale.
Osserva la Commissione che l' incompatibilità della professione di Avvocato con altre attività professionali contempla alcune specifiche eccezioni, riguardanti i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i pubblicisti, i revisori contabili ed i consulenti del lavoro. Ne consegue che non è consentita la contemporanea iscrizione ad Albi diversi da quelli appena elencati.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), Parere 17 luglio 2014, n. 44 Quesito n. 398, COA di Lecce