ambito territoriale dell'esercizio di attività di consulenza stragiudiziale da parte del praticante avvocato abilitato
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, con nota del 6 settembre 2013 Prot. n. 1440/2013, ha richiesto parere in merito all'ambito territoriale dell'esercizio di attività di consulenza stragiudiziale da parte del praticante avvocato abilitato.
Il quesito attiene, in specie, al rilievo, o meno, in subiecta materia della disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 8, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 7 della L. 16 dicembre 1999 n. 479, la quale limita l'esercizio dello ius postulandi alle cause da trattarsi dinanzi ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro cui il praticante avvocato abilitato risulta iscritto.
Osserva preliminarmente la Commissione che, pur dopo l'entrata in vigore della L. 31 dicembre 2012 n. 247, la questione sottoposta dal Consiglio rimettente mantiene attualità relativamente alla disciplina transitoria per la pratica professionale dettata dall'art. 48 dell'anzidetta legge; il quale ne mantiene inalterato, per i due anni successivi all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale forense, il relativo regime.
In tale spazio temporale, pertanto, la fonte regolatrice della pratica professionale si individua nell'art. 8 del R.D. n. 1578/1933 la cui disciplina precettiva, recante la sopra evidenziata limitazione territoriale, riguarda il solo patrocinio in giudizio.
Ritiene conseguentemente la Commissione che l'attività di natura stragiudiziale non risenta di tale vincolo spaziale, potendo concernere vicende o affari generatisi anche in ambito extra distrettuale.
D'altro canto, occorre anche considerare che, nel sistema del R.D. n. 1578/1933, non si poneva – come, invece, oggi è implicato dall'art. 2, comma 6 della L. n. 247/2012 – alcun margine di riserva per l'attività di consulenza legale, che poteva, quanto meno astrattamente, essere espletata anche da soggetti non abilitati all'esercizio professionale.
La risposta data al quesito esclude, infine, la sussistenza di profili comportamentali deontologicamente rilevanti. Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 117 Quesito n. 321, COA di Lecco