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proposta di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2015/2018

Passate in giudicato le sentenze del Tar Lazio che hanno parzialmente annullato il Decreto Ministeriale contenente il Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi. La situazione di prorogatio, protrattasi ormai da oltre un anno, ha determinato all’Ordine di Roma continue violazioni dell’art. 28, c. 7 della l. 247/2012 (Il Consiglio resta in carica per il disbrigo degli affari correnti).

Al Consiglio d’Ordine degli Avvocati di Roma

ai Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Il sottoscritto Avv. DOMENICO CONDELLO, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma,

PREMESSO

-che, con provvedimento del Ministero della Giustizia del Dicembre 2014 venivano indette, ai sensi della Legge 247/2012 e del Decreto Ministeriale 170/2014, le elezioni per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2015/2018;

-che, avverso detto Decreto Ministeriale venivano proposti ricorsi al Tar Lazio e al Consiglio di Stato;

-che con le sentenze del 20/05/15 (depositate il 13/06/15) il Tar Lazio ha parzialmente annullato il Decreto Ministeriale contenente il Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi;

-che, in particolare, le sentenze n. 08332/2015 (n. 15617/2014 REG.RIC.) e la n. 08334/2015 (n. 15512/2014 REG.RIC.) sono passate in giudicato per decorrenza del termine lungo senza essere state appellate;

-che il Tar Lazio con le suindicate sentenze ha cosi statuito: "Appare chiara a questo punto l’illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere. Il ricorso va quindi accolto, in parte qua, con assorbimento di ogni altra censura e va di conseguenza disposto l’annullamento delle corrispondenti disposizioni. L’annullamento del comma 1 dell’art. 7 del regolamento impugnato, nella parte in cui consente le che liste rechino l’indicazione di nominativi pari al numero dei consiglieri di eleggere, importa il venir meno dell’interesse a censurare la previsione, contenuta nel medesimo comma, di una riserva, al genere meno rappresentato, di un terzo dei posti in lista “arrotondato per difetto all’unità inferiore”;

-che, pertanto, il Tar del Lazio con dette sentenze ha ribadito i principi previsti dall’art. 28 L. 24.07.2012 e indicati dalle Commissioni parlamentari

-che il citato provvedimento di indizione delle elezioni 2015/2018 del Ministero della Giustizia è tuttora in vigore non essendo stato revocato e/ modificato;

-che, la situazione di prorogatio, protrattasi ormai da oltre un anno, ha determinato all’Ordine di Roma continue violazioni dell’art. 28, c. 7 della l. 247/2012 (Il Consiglio resta in carica per il disbrigo degli affari correnti);

-che, il Presidente continua a convocare il Consiglio con un generico O.d.g. e nonostante il passaggio in giudicato delle suddette sentenze non ha ritenuto nemmeno di inserire questo argomento nei punti in discussione in adunanza

-tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma di inserire nell’O.d.g., della prossima adunanza, detto argomento al fine di discutere e deliberare la indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2015/2018 e l’inserimento della presente nel verbale.

Roma, lì 15.2.2016

Avv. Domenico Condello