FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
il Coa di Bari ha un "dubbio" e chiede intervento del ministro della giustizia contro il c.n.f.
Il deliberato del COA di Bari di ieri dopo l'assemblea straordinaria del 15/03.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocatti di Bari
ESTRATTO VERBALE DEL 20 APRILE 2016 (pubblicato su Facebook - professione forense)
Punto n. 11 all’Ordine del Giorno
(Assemblea straordinaria degli iscritti del 15/03/2016 – deliberato- determinazioni)
Il Consiglio, vista la delibera assembleare degli iscritti del 15 marzo 2016, ritenendo di dover dare corso alle ulteriori indicazioni provenienti dagli iscritti, approva il seguente deliberato:
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari,
facendo proprio il deliberato dell’Assemblea degli iscritti del 15 marzo 2016, che demanda al COA di Bari la richiesta di intervento del Ministro della Giustizia e delle Autorità competenti
PREMESSO
- che costituisce ormai fatto notorio, per averlo più volte comunicato il Presidente Mascherin sia negli incontri periodici con gli Ordini circondariali, sia in riunioni degli Ordini distrettuali appositamente convocati, che il CNF si è reso editore di un quotidiano generalista (“Il Dubbio”);
- che l’iniziativa editoriale, presentata, in termini mediatici, come potente mezzo di comunicazione degli avvocati e, in termini politici, come strumento di contrasto ai cc.dd. “giornali delle procure”, desta perplessità in numerosi avvocati, fra i quali, quelli del Foro Barese e il Consiglio dell’Ordine che li rappresenta;
- che, dalle notizie diffuse, risulta che il CNF e la propria Fondazione (FAI – Fondazione Avvocati Italiani), ha costituito una società di capitali (Edizioni Diritto e Ragione srl.), che provvederà alla pubblicazione del quotidiano;
RILEVATO
- che la società di capitali, denominata “Edizioni Diritto e Ragione srl”, ha quale socio unico la F.A.I., presieduta dall'avv. Mascherin, presidente del CNF;
- che, ai fini della diffusione del quotidiano, i componenti del CNF, con il direttore responsabile, hanno partecipato a numerose riunioni degli ordini distrettuali, invitandoli ad offrire contributi ovvero ad abbonare “di ufficio” gli iscritti ai rispettivi albi.
CONSIDERATO
- che il CNF, secondo la legge 247/2012, è un Ente pubblico non economico, “soggetto solo alla vigilanza del Ministro della giustizia”, la cui funzione istituzionale è unicamente quella di “garantire il rispetto dell’Ordinamento professionale e delle regole deontologiche”, “con finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale” (art. 24);
- che l’art. 35, nel definire in modo puntuale i compiti e le prerogative del CNF, prevede unicamente che quest’ultimo possa curare “mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura” (lett.p);
- che, conseguentemente, il vigente Ordinamento professionale non sembra consentire nè la pubblicazione di quotidiani generalisti, né la utilizzazione dei contributi annuali degli avvocati per fini diversi da quelli istituzionali (“necessari per coprire le spese della sua gestione”, art. 35 comma 2);
RILEVATO ALTRESI’
- che l’art. 1 comma 13 della legge 5.8.1981 n. 416, riguardante la disciplina delle imprese editoriali, conferma la impossibilità, per il CNF, di pubblicazione di un giornale, facendo espresso divieto agli Enti pubblici di costituire o, comunque, di acquisire partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici “che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente l’attività dell’Ente”
Tanto premesso, rilevato e considerato,
CHIEDE
che il Ministro della Giustizia, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e le altre Autorità interessate, nell’ambito delle rispettive competenze, con riferimento all’iniziativa editoriale assunta dal CNF con i contributi dovuti dagli avvocati (pena la sospensione dall’albo), vogliano esperire ogni opportuna indagine, operare le necessarie valutazioni ed emettere gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.
In particolare, chiede
a) se sia conforme ai fini istituzionali del C.N.F. ed alla legge sull’editoria la pubblicazione di un giornale generalista tramite la F.A.I.;
b) se al C.N.F. sia consentito utilizzare risorse degli avvocati sia provvedendo al pagamento degli stipendi dovuti al direttore e ai redattori, sia riservando al corpo redazionale appositi locali presso la sede consiliare di via del Governo vecchio.
c) se sia consentito al C.N.F. sollecitare gli Ordini e le Associazioni forensi a fornire contributi e abbonamenti degli iscritti e se sia consentito, da parte di questi ultimi, abbonare "di ufficio" i propri iscritti, senza la previa acquisizione del loro espresso consenso, trattandosi non già di rivista tecnica o notiziario informativo interno, ma di normale quotidiano generalista.
d) se, supposta la legittimità e correttezza dell’iniziativa, siano corrette le modalità di assunzione dei giornalisti, di scelta dei fornitori (carta, tipografo, distributore, raccolta pubblicitaria), di selezione dei collaboratori e di utilizzo delle risorse e di appostamento in bilancio delle relative voci spesa.”
Si delega il sig. Segretario alla trasmissione del deliberato al Ministro della Giustizia, all’Autorità Garante per le Comunicazioni, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al Garante per la protezione dei dati personali, a tutti gli Ordini forensi nazionali ed ai Consiglieri.
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO