il Coa di Bari ha un "dubbio" e chiede intervento del ministro della giustizia contro il c.n.f.
Il deliberato del COA di Bari di ieri dopo l'assemblea straordinaria del 15/03.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocatti di Bari
ESTRATTO VERBALE DEL 20 APRILE 2016 (pubblicato su Facebook - professione forense)
Punto n. 11 all’Ordine del Giorno
(Assemblea straordinaria degli iscritti del 15/03/2016 – deliberato- determinazioni)
Il Consiglio, vista la delibera assembleare degli iscritti del 15 marzo 2016, ritenendo di dover dare corso alle ulteriori indicazioni provenienti dagli iscritti, approva il seguente deliberato:
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari,
facendo proprio il deliberato dell’Assemblea degli iscritti del 15 marzo 2016, che demanda al COA di Bari la richiesta di intervento del Ministro della Giustizia e delle Autorità competenti
PREMESSO
- che costituisce ormai fatto notorio, per averlo più volte comunicato il Presidente Mascherin sia negli incontri periodici con gli Ordini circondariali, sia in riunioni degli Ordini distrettuali appositamente convocati, che il CNF si è reso editore di un quotidiano generalista (“Il Dubbio”);
- che l’iniziativa editoriale, presentata, in termini mediatici, come potente mezzo di comunicazione degli avvocati e, in termini politici, come strumento di contrasto ai cc.dd. “giornali delle procure”, desta perplessità in numerosi avvocati, fra i quali, quelli del Foro Barese e il Consiglio dell’Ordine che li rappresenta;
- che, dalle notizie diffuse, risulta che il CNF e la propria Fondazione (FAI – Fondazione Avvocati Italiani), ha costituito una società di capitali (Edizioni Diritto e Ragione srl.), che provvederà alla pubblicazione del quotidiano;
RILEVATO
- che la società di capitali, denominata “Edizioni Diritto e Ragione srl”, ha quale socio unico la F.A.I., presieduta dall'avv. Mascherin, presidente del CNF;
- che, ai fini della diffusione del quotidiano, i componenti del CNF, con il direttore responsabile, hanno partecipato a numerose riunioni degli ordini distrettuali, invitandoli ad offrire contributi ovvero ad abbonare “di ufficio” gli iscritti ai rispettivi albi.
CONSIDERATO
- che il CNF, secondo la legge 247/2012, è un Ente pubblico non economico, “soggetto solo alla vigilanza del Ministro della giustizia”, la cui funzione istituzionale è unicamente quella di “garantire il rispetto dell’Ordinamento professionale e delle regole deontologiche”, “con finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale” (art. 24);
- che l’art. 35, nel definire in modo puntuale i compiti e le prerogative del CNF, prevede unicamente che quest’ultimo possa curare “mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura” (lett.p);
- che, conseguentemente, il vigente Ordinamento professionale non sembra consentire nè la pubblicazione di quotidiani generalisti, né la utilizzazione dei contributi annuali degli avvocati per fini diversi da quelli istituzionali (“necessari per coprire le spese della sua gestione”, art. 35 comma 2);
RILEVATO ALTRESI’
- che l’art. 1 comma 13 della legge 5.8.1981 n. 416, riguardante la disciplina delle imprese editoriali, conferma la impossibilità, per il CNF, di pubblicazione di un giornale, facendo espresso divieto agli Enti pubblici di costituire o, comunque, di acquisire partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici “che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente l’attività dell’Ente”
Tanto premesso, rilevato e considerato,
CHIEDE
che il Ministro della Giustizia, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e le altre Autorità interessate, nell’ambito delle rispettive competenze, con riferimento all’iniziativa editoriale assunta dal CNF con i contributi dovuti dagli avvocati (pena la sospensione dall’albo), vogliano esperire ogni opportuna indagine, operare le necessarie valutazioni ed emettere gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.
In particolare, chiede
a) se sia conforme ai fini istituzionali del C.N.F. ed alla legge sull’editoria la pubblicazione di un giornale generalista tramite la F.A.I.;
b) se al C.N.F. sia consentito utilizzare risorse degli avvocati sia provvedendo al pagamento degli stipendi dovuti al direttore e ai redattori, sia riservando al corpo redazionale appositi locali presso la sede consiliare di via del Governo vecchio.
c) se sia consentito al C.N.F. sollecitare gli Ordini e le Associazioni forensi a fornire contributi e abbonamenti degli iscritti e se sia consentito, da parte di questi ultimi, abbonare "di ufficio" i propri iscritti, senza la previa acquisizione del loro espresso consenso, trattandosi non già di rivista tecnica o notiziario informativo interno, ma di normale quotidiano generalista.
d) se, supposta la legittimità e correttezza dell’iniziativa, siano corrette le modalità di assunzione dei giornalisti, di scelta dei fornitori (carta, tipografo, distributore, raccolta pubblicitaria), di selezione dei collaboratori e di utilizzo delle risorse e di appostamento in bilancio delle relative voci spesa.”
Si delega il sig. Segretario alla trasmissione del deliberato al Ministro della Giustizia, all’Autorità Garante per le Comunicazioni, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al Garante per la protezione dei dati personali, a tutti gli Ordini forensi nazionali ed ai Consiglieri.