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Cassa Forense - la mini guida

i trattamenti pensionistici - infortunio o malattia - catastrofe o calamità - spese funerarie - erogazioni assistenziali - indennità di maternità a cura Di Domenico Condello

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

  1. PENSIONE DI VECCHIAIA

La riforma del sistema previdenziale prevede un graduale aumento dei requisiti minimi per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia, dagli attuali 65 anni di età (con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa) ai 70 anni di età (con almeno 35 anni di anzianità contributiva).

Ciò non esclude la possibilità per l'avvocato, iscritto alla Cassa, di anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra il 65 ed il 70, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione, pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista.

Il pensionamento anticipato, comunque non prima del 65 anno di età, in presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, non comporta alcuna riduzione dell'importo della pensione.

b. PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Normativa - A norma dell'art. 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio.

La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art.21 della legge n.576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo.

La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza . È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione della pensione di vecchiaia contributiva, anche di reversibilità, al trattamento minimo.

Requisiti  - Iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista

c. PENSIONE DI ANZIANITÀ

Requisiti - Iscritti alla Cassa che abbiano maturato i seguenti requisiti: fino al 31 dicembre 2011: 58 anni di età con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013: 58 anni di età con almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 59 anni di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019: 61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1° gennaio 2020: 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ;

Condizioni - Cancellazione dagli albi forensi -A norma dell'art.3 della legge n. 576/80, la corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, di cui sopra, la pensione è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

d. PENSIONE DI INABILITÀ

Requisiti  - capacità dell'iscritto all'esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale; malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione; iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni (in luogo dei 10), per inabilità causata da malattia o infortunio; cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori; regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Condizioni - Cancellazione dagli albi forensi. La corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, di cui sopra, la pensione è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Modalità di erogazione - A domanda dell'interessato, redatta su apposito modulo al quale deve essere allegato un certificato medico attestante:l'incapacità totale e permanente all'esercizio della professione;la causa di tale incapacità; l'epoca del suo insorgere

e. PENSIONE DI INVALIDITÀ

Requisiti - Capacità dell'iscritto all'esercizio della professione ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3; infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l'iscrizione o, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3; iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; effettiva iscrizione e contribuzione  alla Cassa da almeno 5 anni (in luogo di 10), sia che l'infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio; regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Modalità di erogazione – Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante:la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3;la causa di tale incapacità l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi.

f. PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Aventi diritto a pensione

Il coniuge, anche se separato legalmente, purchè non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato "con addebito" ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare, di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 e non sia passato a nuove nozze.

I figli minorenni ed equiparati:minori di anni 18;studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età;figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

g. PENSIONE INDIRETTA

     Aventi diritto a pensione:

Il coniuge, anche se separato legalmente, purchè non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato "con addebito" ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare e non sia passato a nuove nozze

I figli minorenni ed equiparati: minori di anni 18;studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età;figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

INFORTUNIO O MALATTIA - CATASTROFE O CALAMITÀ - SPESE FUNERARIE - EROGAZIONI ASSISTENZIALI

A. INDENNIZZO PER INFORTUNIO O MALATTIA

Casi di applicazione della normativa - Tale forma di assistenza può essere erogata nei casi di malattia o infortunio che abbiano impedito, in maniera assoluta, l’esercizio della professione per almeno tre mesi continuativi. La durata e la natura della malattia o dell’infortunio vengono accertate con relazione di un medico legale o di un primario ospedaliero designato dalla Cassa. L’indennizzo può essere concesso una sola volta per lo stesso evento ed è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell’attività professionale, per periodi non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici, anche se i vari periodi non fossero continuativi tra loro.

Beneficiari - Iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che, a causa di infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto per un periodo non inferiore a tre mesi. L'indennizzo può essere concesso anche per eventi verificatisi nel terzo anno di iscrizione alla Cassa.

Misura dell'indennizzo - L'ammontare mensile lordo dell'indennizzo è pari ad 1/24 della media dei redditi professionali annui, dichiarati dall'iscritto relativamente ai dieci anni solari anteriori all'evento o per tutti gli anni di iscrizione alla Cassa, se inferiori a dieci, con rivalutazione al 100%, ai sensi dell'art.2, comma 2°, della legge n.576/80, fermo restando , per la media dei redditi, il limite massimo del contributo versato, di cui all'art.10, comma 1°, lettera a) della legge.

b.INDENNIZZO PER CATASTROFE O CALAMITÀ

Casi di applicazione della normativa - La Cassa può concedere un indennizzo in favore di coloro che, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe), abbiano subìto danni incidenti sull'attività professionale.

Beneficiari - Iscritti alla Cassa che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento e che, a causa dello stesso, abbiano subito un danno incidente sull'attività professionale; superstiti di iscritti alla Cassa che, al verificarsi dell'evento calamitoso, siano titolari di pensione a carico della stessa o abbiano diritto a conseguirla.

Misura dell'indennizzo - L'ammontare complessivo del contributo assistenziale non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

C.CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Beneficiari - Prossimi congiunti di avvocati iscritti alla Cassa o di titolari di pensione a carico della stessa (coniuge superstite e figli conviventi) Parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, coniuge separato e convivente more uxorio

Misura del conferimento - Nella misura fissata periodicamente dal Comitato dei Delegati.

Modalità di erogazione - Nel caso di coniuge superstite e figli conviventi, titolari di diritto a pensione, il contributo è liquidato senza alcun supporto documentale. Nel caso di parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, coniuge separato e convivente more uxorio, il contributo è liquidato a domanda,  nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

 

d.EROGAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI AVVOCATI ULTRAOTTANTENNI

 Beneficiari - Avvocati ultraottantenni titolari di pensione a carico della Cassa

Modalità di erogazione - A richiesta dell'interessato, mediante domanda, utilizzando l'apposito modulo da trasmettere alla Cassa tra il 1 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno, corredata di una dichiarazione attestante i redditi imponibili, mobiliari ed immobiliari, del richiedente (per intero) e del coniuge convivente (per metà) anche se soggetti a tassazione separata. Il beneficio, in oggetto, viene erogato qualora tali redditi non superino complessivamente il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno di presentazione della domanda.

Misura del Beneficio - Importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla situazione di bilancio, in misura non superiore alla metà della pensione minima annua prevista per l'anno di presentazione della domanda.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

a.IN CASO DI PARTO

Beneficiari - Iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto.

Requisiti - Inesistenza del diritto all'indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole, etc.).

Domanda - La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

Misura dell'indennità - L'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento. In ogni caso: L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno del parto (pari ad € 4.626,95 lordi, per il 2011); L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 23.134,75 lordi, per il 2011

B.IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Beneficiari - Iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data di ingresso del minore (che non deve aver superato il sesto anno di età, se di nazionalità italiana o che abbia anche superato il sesto anno, se di nazionalità estera).

Requisiti - Inesistenza del diritto all'indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole, etc.).

Domanda - La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella casa materna.

Misura dell'indennità - L'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2°anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna (sia nel caso di adozione nazionale che internazionale) qualora il bambino non abbia superato il 6 anno di età. In ogni caso: L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'adozione o dell'affidamento preadottivo (pari ad € 4.626,95 lordi, per il 2011);

L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 23.134,75 lordi, per il 2011). L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per complessive cinque mensilità L'indennità è pari all'80% di 3/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2°anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna (nel caso di adozione internazionale) anche se il bambino abbia superato il 6° anno di età (con termine ultimo fissato al 18° anno di età).

L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'adozione o dell'affidamento preadottivo (pari ad € 2.776,17 lordi, per il 2011);

L'indennità massima non può essere superiore a tre volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 13.880,85 lordi, per il 2011).

c.IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO

Beneficiari -Iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data dell'aborto.

Requisiti - Inesistenza del diritto all'indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole, etc.); aborto (spontaneo o terapeutico) verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza (61° giorno) ed entro la 26° settimana.

Domanda - La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto.

Misura dell'indennità - L'indennità è pari all'80% di 1/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento. In ogni caso: L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'aborto (pari ad € 925,39 lordi, per il 2011); L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 4.626,95 lordi, per il 2011).