Avvocati – Obbligo di tutti gli iscritti al pagamento dei contributi al Consiglio Nazionale Forense. Commissione Tributaria Regionale Roma, decisione 382/6/13 del 25/11/2013
Avvocati – Obbligo di tutti gli iscritti al pagamento dei contributi al Consiglio Nazionale Forense. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del C.N.F. avverso la sentenza 325/19/2012 della Commissione Provinciale. Commissione Tributaria Regionale Roma, decisione 382/6/13 del 25/11/2013
Commissione Tributaria Regionale Roma decisione 382/6/13 del 25/11/2013
Fatto
Con ricorso in appello il CF ha impugnato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma n. 325/19/212 depositata il giorno 8.10.2012 che ha accolto il ricorso degli Avv.ti <omissis> ed altri meglio specificati in epigrafe avverso avviso di pagamento di Equitalia a favore del CNF ed a carico appunto di avvocati del foro di Roma non abilitati al patrocinio davanti al giurisdizioni superiori per la riscossione del contributo di cui all’art. 14 del D.lg lgt 383 del 23.11.1944 .
Determinata dalle sezioni unite della Cassazione ordinanza 1782/11 la giurisdizione del giudice tributario nella presente fattispecie, la commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza impugnata, ha affermato che il contributo in questione deve essere corrisposto solo dagli avvocati iscritti all’albo delle giurisdizioni superiori, in quanto solo il relativo albo è formato e custodito dal CNF e l’art. 14 citato pone il contributo solo a carico degli iscritti a detto albo.
Appellante sostiene l’erroneità della sentenza per:
1..violazione dei limiti del potere giurisdizionale, violazione dell’art. 134 cost. a abnormità della pronuncia; in subordine motivazione insufficiente contraddittoria ed errata; il giudice avrebbe accettato l’illegittimità costituzionale del citato art. 14 senza trasmettere gli atti alla corte costituzionale; il potere in positivo del CNF è stato affermato dalle stesse SSUU con l’ordinanza n. 1782/11; la determinazione del contributo non è lasciata al mero arbitrio del Consiglio ma deve coprire le sole spese strettamente necessarie per il funzionamento dell’organo.
2.violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs n. 38244; insufficiente motivazione: il contributo non riguarda solo gli iscritti all’albo delle magistrature superiore in quanto nel 1944 tale albo era custodito presso la corte di Cassazione (CFR art. 1 d.lgs 318/44) e solo nel 1947 le funzioni sono state devolute al CNF (d.lgls c.p.s. 28 maggio 1947 n. 597) quindi l’espressione iscritti al’albo deve essere intesa come appartenenti della categoria degli avvocati.
Gli appellati contro deducono affermando l’infondatezza dell’appello la CTP ha semplicemente offerto una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 non esiste una norma che consente al CNF di pretendere il contributo dagli avvocati iscritti nell’albo ordinario (non Cassazionisti) il potere in positivo sarebbe senza controllo e le somme imposte sono sproporzionate rispeto alle funzioni assolte: differente è la norma che consente agli Ordini territoriali di imporre una tassa (art. 7 d.lgs.lg. n. 342/44) solo la legge 31 dicembre 2012 247 consente ora al CNF di pretendere un contributo da tutti gli avvocati iscritti all’albo nazionale in subordine si chiede la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti per incostituzionalità della disposizione.
Alla pubblica udienza del 23.9.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
Con il ricorso in epigrafe viene impugnata la sentenza di primo grado che ha accolto il ricordo su alcuni avvocati del foro di Roma non iscritti all’albo del giurisdizioni superiori, avverso cartella esattoriale emessa da Equitalia per il CNF per la riscossione del contributo di cui all’art. 14 d.lgs lgt n. 382 del 24.11.1944.
Il ricorso è fiondato e deve essere accolto
In primo luogo il collegio osserva come già la corte di Cassazione SSUU con l’ordinanza che ha risolto la questione di giurisdizione, ha chiaramente ammesso che nel caso di specie trattasi di potere in positivo del cnf.
Tanto premesso la prima questione da affrontare è se l’art. 14 ….. consenta a CNF di richiedere il contributo per il suo funzionamento anche agli avvocati non iscritti all’albo delle giurisdizioni superiori, che quello tenuto dal CNF ma solo agli albi ordinari territoriali.
Al riguardo il collegio ritiene che l’espressione adottata dalla citato art. 14 che fa riferimento al singolare agli iscritti all’albo, non debba intendersi nel senso che il contributo sia dovuto solo da coloro che erano iscritti all’albo dei cassazionisti, in quanto appunto tenuto dal CNF, bensì da tutti gli appartenenti alla categoria degli avvocati, come del resto ed ora chiaramente confermato dalla legge 31/12/2012 n. 247, che si pone appunto nel solco della precedente normativa.
Infatti, come correttamente sostenuto dall’appellante alla data in cui venne emanato il dlgs lgt n 382 e cioè nel 11 1944 l’albo per le giurisdizioni superiori era tenuto presso la Corte di Cassazione (art. 1 e 2 d.lgs lgt. 318 del 19.10.1944), solo con d.lgs cps 28 maggio 1947 n. 597 l’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione viene trasmesso al Consiglio nazionale forense, quindi la norma impositiva non può leggersi con riferimento e giustificazione all’albo tenuto dall’organo e quindi alle spese per detta tenuta.
Peraltro il CNF svolge anche funzioni nell’interesse dell’intera categoria non ultima per la giurisdizione disciplinare secondo grado che giustifica il pagamento di un contributo da parte di tutti gli appartenenti alla categoria stessa.
Circa poi la misura la norma limita chiaramente la determinazione del contributo alla copertura delle spese strettamente necessarie la funzionamento dell’organo.
Del resto per una norma analoga contenuta nell’ordinamento dei consulenti del lavoro art. 23 lettera c legge 12 ottobre 1964 n. 1081) la Corte costituzionale si è già pronunciata con sentenza n. 67/1973 per la sua conformità a costituzione. In quanto il contributo deve essere commisurato strettamente alla copertura delle spese di funzionamento, e sulla sua determinazione vi è trasparenza in quanto somme iscritte in bilancio e controlli interni di revisione ed esterni di vigilanza che si verificano tutte anche nella fattispecie.
Ciò rende altresì manifestatamente infondata la questione di costituzionalità evidenziata da parte appellata.
L’appello in conclusione deve essere accolto.
Considerata la particolarità della fattispecie sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La commissione tributaria regionale di Roma, sez. VI, sciogliendo la riserva ex art. 35 dlgs 546/92 accoglie l’appello del CNF
Spese compensate.
Cosi deciso in Roma nelle camere di consiglio del 23.9 e del 25.11.2013.