Consiglio Ordine di Roma - Aumenta il buco (passivo già accertato oltre tre miliardi delle vecchie lire) nei bilanci ? Il Tar del Lazio ha revocato la delibera di annullamento di una procedura concorsuale. Prevedibili azioni di ris
Consiglio dell'Ordine di Roma - Aumenta il buco (passivo già accertato oltre tre miliardi delle vecchie lire) nei bilanci ? Il Tar del Lazio ha revocato la delibera di annullamento di una procedura concorsuale in corso di svolgimento. Prevedibili azioni di risarcimento danni per decine di migliaia di euro da parte dei 12 che avevano superato le prove scritte.
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Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Mauro Vaglio, e gli undici Consiglieri della sua lista (la dodicesima si era allontanata unitamente ai due Consiglieri di minoranza) con deliberazione del 5 aprile 2012 annullavano la nomina della Commissione giudicatrice e revocavano in toto la procedura concorsuale "per ragioni legate al minore fabbisogno di personale indotto da talune sopravvenienza normative, che hanno privato i Consiglio degli Ordini forensi delle potestà disciplinari sugli scritti e dei proventi derivanti dai pareri di congruità da apporre sui progetti di parcella redatti alla luce delle abrogate tariffe professionali forensi".
Dall'istruttoria disposta dal Tar, è emerso invece che, successivamente alla deliberazione gravata, il Consiglio ha proceduto, spesso per i medesimi dipendenti, a 23 assunzioni a tempo determinato con scadenza il 31 luglio 2012; a 5 assunzioni a tempo determinato con scadenza 31 ottobre 2012; a 16 assunzioni con scadenza 30 novembre 2012; a 3 assunzioni del medesimo genere con scadenza il 28 febbraio 2013; ad una assunzione con scadenza 31 marzo 2013; a 5 assunzioni con scadenza 30 aprile 2013; a 9 assunzioni con scadenza 31 luglio 2013 (si veda la Tabella 1 prodotta in giudizio il 17 aprile 2013). Ha inoltre proceduto a numerose proroghe di contratti a tempo determinato già in essere, mentre altri rapporti di lavoro del medesimo tipo avranno, o hanno già avuto, scadenza nel corso dell’anno 2014 (Tabella 2 della medesima produzione).
Oltre 60 assunzioni a tempo determinato fino al 2014 normalmente retribuiti.
I danneggiati dalla delibera, rimasti senza possibilità di lavorare per due anni, chiederanno all'Ordine i danni ?
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Ecco la sentenza:
Tar Lazio, sentenza n 8065/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5484 del 2012, proposto da:
Co.. Valeria, Ce.. Emanuela, Ca.. Maria Carmela, Pa.. Laura, Ba.. Andrea, rappresentati e difesi dall'avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, piazza Mazzini, 27, come da procura in atti;
contro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Francario, con domicilio eletto presso o studio di questi in Roma, via della Mercede, 11, come da procura in atti;
nei confronti di
Ge.. Ma.., Francesca Gi..;
per l'annullamento
- della delibera del 5 aprile 2012 con cui è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico per n. 12 posti a tempo indeterminato vacanti per l'area B.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Con ricorso notificato nei giorni 18-19-25 giugno 2012 e depositato il successivo 10 di luglio, i nominati in epigrafe, premesso di avere proposto domanda di partecipazione e di avere superato le prove scritte in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami a 12 posti a tempo indeterminato nell’area B, indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 10 febbraio 2011, hanno impugnato la deliberazione del 5 aprile 2012 adottata dal medesimo Consiglio, con la quale il citato bando di concorso è stato revocato in ragione di alcune sopravvenienze normative (decreti legge numeri 138 del 2011, 183 del 2012 e 201 del 2011) che hanno abrogato le tariffe forensi ed hanno privato i Consigli dei vari Ordini forensi del potere disciplinare sui propri iscritti, così determinando minori introiti finanziari per detti Enti (a causa della presumibile diminuzione del numero di richieste di pareri di congruità sulle parcelle da parte degli iscritti) e la necessità di adibire ad altre mansioni i dipendenti addetti agli uffici competenti per i provvedimenti disciplinari.
Nella medesima seduta consiliare del 5 aprile 2012 è stata altresì annullata la nomina della Commissione esaminatrice del medesimo concorso a causa di riscontrate illegittimità nella relativa composizione.
II. - I ricorrenti espongono che, prima della introduzione del presente giudizio, un’altra candidata al concorso in questione, risultata non ammessa alle prove orali, aveva impugnato mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la composizione della Commissione esaminatrice e l’esito della prova scritta, notificando il gravame anche alla odierna ricorrente Valeria Coppola, quale controinteressata.
A ciò faceva seguito, in data 1 marzo 2012, un provvedimento consiliare di sospensione del concorso -peraltro giunto alla fase di convocazione degli ammessi alle prove orali per il relativo svolgimento- e, successivamente, l’acquisizione, da parte dell’Ente, di un parere legale che concludeva per l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice e per la conseguente sostanziale fondatezza del gravame straordinario proposto contro la composizione della stessa.
III. - Proseguono gli interessati che, con deliberazione del 10 febbraio 2011, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva approvato la nuova dotazione organica, che constava di 42 dipendenti a tempo indeterminato; e che, inoltre, contrariamente a quanto emerge dalla deliberazione impugnata (la quale afferma la non necessità di ricorrere a nuove assunzioni) nel medesimo periodo in cui l’atto gravato è stato adottato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma avrebbe assunto 32 unità di personale a tempo determinato.
IV. - Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione della deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma datata 10 febbraio 2011 come approvata dal Consiglio Nazionale Forense, violazione del principio del contrarius actus, eccesso di potere per illogicità, errore nei presupposti, difetto istruttorio e di motivazione: prima di procedere alla revoca del bando di concorso per l’assunzione di 12 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere alla riformulazione della dotazione organica, che prevede 42 posti a tempo indeterminato.
2) Violazione della deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 1° marzo 2012 e del parere legale successivamente acquisito, violazione dell’ordine del giorno dell’adunanza del 5 aprile 2012 e dei principi generali in materia di procedure concorsuali, eccesso di potere per illogicità, errore nei presupposti, difetto istruttorio e di motivazione: l’azione in autotutela dell’Ente avrebbe potuto e dovuto limitarsi all’annullamento della nomina della Commissione di concorso nella originaria formulazione, riscontrata illegittima, e non anche estendersi -senza che tale argomento fosse all’ordine del giorno della seduta del 5 aprile 2012- anche alla revoca dell’intera procedura.
3) Errata applicazione dell’art. 21 quinques della L. 241\1990, eccesso di potere per illogicità, errore nei presupposti, difetto istruttorio e di motivazione: gli atti impugnati sarebbero viziati in quanto, malgrado le ivi rappresentate diminuite esigenze di personale, che avrebbero dovuto condurre alla nuova collocazione di taluni dipendenti, nella successiva adunanza del 26 aprile 2012 sarebbe emersa la vacanza di 16 posti a tempo indeterminato (su 42 complessivamente previsti dalla pianta organica), e che, soprattutto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha proceduto ad assumere 32 dipendenti a tempo determinato; mentre nella stessa data di adozione della deliberazione gravata (5 aprile 2012) l’Ente aveva deciso di assumere 2 unità a tempo determinato per provvedere allo smaltimento dell’arretrato.
Inoltre, nel bilancio preventivo del 2012 aumenta la previsione di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e degli oneri complessivi per la voce “Risorse umane”, mentre non viaria in modo significativo la previsione di introito per pareri di congruità (415.000 euro contro 450.000 euro del 2011).
4) Violazione dell’art. 97 Cost., della direttivo n. 1999\70\CEE, degli articoli 24 e 74 d.lgs. n. 150\2009, eccesso di potere per illogicità, errore nei presupposti, difetto istruttorio e di motivazione: attraverso le assunzioni a tempo determinato attuate sarebbe stato violato il principio per cui agli impieghi pubblici si accede mediante pubblico concorso.
V. - Si è costituto in giudizio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che, con memorie, ha contrastato l’avversa impugnazione, eccependo l’infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti, specie in relazione alla non coincidenza tra l’area professionale in cui sono avvenute le dedotte assunzioni a tempo determinato (area A) e quella in cui si sarebbero collocati i 12 vincitori del concorso pubblico poi revocato (area B).
VI. - Con ordinanza n. 2900\2012 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti sulla riscontrata assenza di profili di pregiudizio dotati del carattere dell’attualità.
Con due ordinanze istruttorie (numeri 4058\2013 e 33\2014) il Collegio ha richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di fornire documentati chiarimenti in ordine alla consistenza delle assunzioni a tempo determinato operate, nominativamente individuate, con le relative decorrenze, e, successivamente -a seguito di adempimento al primo ordine istruttorio, avvenuto il 28 giugno 2013- chi e quanti fossero i dipendenti a tempo determinato assunti o in servizio dal 5 aprile 2012 al 3 dicembre 2012, e poi dal 1° agosto 2013 sino al termine di adempimento dell’ordinanza n. 33\2014 (60 giorni liberi prima dell’udienza di merito fissata al 18 giugno 2014).
Il secondo ordine istruttorio è stato adempiuto il 17 aprile 2014.
I ricorrenti hanno depositato tre memorie conclusionali.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2014 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. - Viene all’attenzione del Collegio il ricorso con cui i nominati in epigrafe, che hanno partecipato al concorso per l’assunzione di 12 unità di personale da assegnare all’area B bandito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 11 febbraio 2011, superando le prove scritte, impugnano la deliberazione del 5 aprile 2012 (ratificata il 12 aprile 2012) con cui il medesimo Consiglio ha deciso di annullare la nomina della Commissione giudicatrice e di revocare in toto la procedura concorsuale per ragioni legate al minore fabbisogno di personale indotto da talune sopravvenienza normative, che hanno privato i Consiglio degli Ordini forensi delle potestà disciplinari sugli scritti e dei proventi derivanti dai pareri di congruità da apporre sui progetti di parcella redatti alla luce delle abrogate tariffe professionali forensi.
2. - Il ricorso è fondato, e va accolto, sotto gli assorbenti profili dedotti nel terzo motivo, con cui i ricorrenti contestano in radice, alla luce delle assunzioni a tempo determinato effettuate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dopo l’adozione del provvedimento impugnato, i presupposti di fatto che l’Ente ha posto a base della revoca del bando di concorso.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, è emerso che, successivamente alla deliberazione gravata (assunta il 5 aprile 2012, come ripetuto), l’Ente ha proceduto, spesso per i medesimi dipendenti, a 23 assunzioni a tempo determinato con scadenza il 31 luglio 2012; a 5 assunzioni a tempo determinato con scadenza 31 ottobre 2012; a 16 assunzioni con scadenza 30 novembre 2012; a 3 assunzioni del medesimo genere con scadenza il 28 febbraio 2013; ad una assunzione con scadenza 31 marzo 2013; a 5 assunzioni con scadenza 30 aprile 2013; a 9 assunzioni con scadenza 31 luglio 2013 (si veda la Tabella 1 prodotta in giudizio il 17 aprile 2013).
Ha inoltre proceduto a numerose proroghe di contratti a tempo determinato già in essere, mentre altri rapporti di lavoro del medesimo tipo avranno, o hanno già avuto, scadenza nel corso dell’anno 2014 (Tabella 2 della medesima produzione).
Tutti i suddetti contratti riguardano l’assunzione in area “A”, posizione funzionale A1, qualifica di Ausiliario.
Numerosi dipendenti risultano distaccati o comandati presso Uffici Giudiziari, mentre altri sono stati adibiti agli uffici del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Mediazione, Disciplina, Centro Studi, Iscrizioni-Pareri, Segreteria).
E’ poi confermata dagli estratti di bilancio prodotti a corredo del ricorso la aumentata previsione di spesa nel 2012, rispetto all’anno 2011, relativa al costo del personale per stipendi ed assegni fissi (1.760.000 euro contro 1.454.772 euro) e per lavoro straordinario (280.000 euro contro 200.000 euro).
Quanto alle entrate per pareri di congruità, i medesimi estratti confermano la previsione di una lieve flessione nel 2012 (euro 415.000) rispetto al 2011 (euro 450.000), ma non il sostanziale azzeramento (o comunque la drastica riduzione) di cui si legge la previsione nella deliberazione impugnata.
3. - I dati fattuali emersi in sede istruttoria ed appena esposti, in definitiva, risultano in contraddizione con le premesse della deliberazione gravata.
In primo luogo, infatti, all’atteso ridimensionamento del ruolo e delle funzioni dell’Ordine Forense dovuto alle novità normative sopravvenute dopo l’ampliamento della pianta organica disposto nel 2011, non ha corrisposto una effettiva contrazione dei carichi di lavoro, come è fatto palese dall’elevato numero di assunzioni a tempo determinato e dall’incremento delle previsioni di spesa per lavoro straordinario.
Né può essere condivisa la tesi di parte resistente, che ascrive tali risultanze di fatto alla necessità di gestire una straordinaria fase di lavoro arretrato.
In disparte, infatti, la considerazione per cui tale “emergenza” non risulta in questo giudizio debitamente documentata, rileva il Collegio che la durata di numerosi contratti a tempo determinato stipulati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si protrae ben oltre una eventuale fase emergenziale riscontrata nel 2011 o, al più, nel 2012, atteso che alcuni di tali rapporti verranno a scadenza addirittura il 31 luglio 2014, costituendo così un evidente sintomo di una necessità strutturale dell’Ente, probabilmente aggravata dalla necessità di dislocare -in base ad accordi con il Ministero della Giustizia- 17 dipendenti presso taluni Uffici Giudiziari.
Non ha rilevanza neppure la circostanza, evidenziata dalla difesa resistente, per cui il bando di concorso revocato riguardava l’area funzionale “B”, mentre i contratti a tempo determinato in questione sono stati tutti stipulati per l’area funzionale inferiore.
Al riguardo occorre osservare che la motivazione della deliberazione gravata non contiene specifici argomenti atti a differenziare un maggiore fabbisogno di personale ausiliario (area “A”) rispetto a quello corrispondente ai posti di area “B” messi a concorso, né una specifica diminuzione del fabbisogno di dipendenti per mansioni proprie di quest’ultima area; ma -senza procedere ad una puntuale ricognizione del personale e del fabbisogno- si è assai più genericamente limitata a ipotizzare la riduzione del numero degli attuali addetti ai Dipartimenti competenti per i pareri di congruità e per la disciplina, ed alla collocazione di tale personale presso altri uffici dell’Ordine.
4. - Il motivo esaminato, di portata sostanziale e non formale, va dunque accolto, con assorbimento delle restanti censure e conseguente annullamento della deliberazione impugnata.
Le spese possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014
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