Modifiche al codice deontologico forense
Modifiche al codice deontologico forense - modificati: art. 20 (Responsabilità disciplinare) - art. 27 (Dovere di informazione)
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMUNICATO
Modifiche al codice deontologico forense (18A02607) (GU n.86 del 13-4-2018)
Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, ha deliberato:
di modificare l'art. 20 (Responsabilità disciplinare) del Codice deontologico forense sopprimendo la formulazione vigente con quella che di seguito si riporta:
«1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex art. 51 comma 1 legge n. 247/2012.
- Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V, VI del C.D., comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi espressamente previste; ove non riconducibili comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c e art. 53 legge n. 247/2012 da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice deontologico.»;
di modificare il comma 2 dell'art. 27 (Dovere di informazione) del Codice deontologico forense aggiungendo dopo la parola «ipotizzabili», le seguenti: «; deve inoltre comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.»;
di modificare il comma 3 dell'art. 27 (Dovere di informazione) del Codice deontologico forense aggiungendo dopo la parola «mediazione», le seguenti: «o di negoziazione assistita».
Viene dato mandato alla Commissione deontologica di predisporre la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata modalità telematica.
Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, preso atto dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla propria delibera del 22 settembre 2017, ha deliberato:
di modificare la formulazione dell'art. 20 del Codice deontologico forense sostituendola con quella che di seguito si riporta:
«Art. 20 - Responsabilità disciplinare»
- La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice;
di modificare il comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense eliminando, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,» onde il nuovo comma 3 dell'art. 27 recita: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresi' informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.».
La formulazione del comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense e' pertanto sostituita da quella che di seguito si riporta.
«Art. 27 - Dovere di informazione»
Commi 1 e 2 invariati.
- L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresi' informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Commi da 4 a 9 invariati.