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L’Ordine degli Avvocati di Roma è attualmente governato da un Consiglio legittimamente eletto?
Dopo sei mesi dal reclamo elettorale, alla udienza di domani 19 Aprile 2018, il Consiglio Nazionale Forense dovrà decidere sul seguente principale motivo: si possono presentare le candidature prima della convocazione delle elezioni
Il P.G. con la propria relazione, alla udienza del 18.1.2018, ha precisato “che sussistono tre censure nel reclamo che possono avere ingresso nel presente giudizio cioè la censura sull’omesso adempimento della pubblicità legale, la censura sul protocollo delle candidature dalla n. 1 alla n. 32 e la censura sulla presentazione delle autocertificazione” ed ha concluso “per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso, subordinatamente alla valutazione dell’interesse concreto ed attuale del ricorrente e della sussistenza del principio della prova di resistenza”
Alla luce delle risultanze istruttorie, non vi è dubbio, che erano, e sono, irricevibili tutte le prime 32 candidature perché presentate prima che la convocazione delle elezioni fosse resa pubblica nei modi prescritti dall’art. 6 della legge n. 113/2017 che soli segnano la convocazione delle elezioni, momento dal quale dipende la ricevibilità delle domande.
In virtù della massima che si riporta e del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.24812 del 24.11.2011 devono subentrare gli altri candidati che hanno riportato voti.
"Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché´ l’elezione dello stesso é da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, “tamquam non esset”, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177). Sito web del C.N.F. Con la sentenza di cui in massima il CNF ha espressamente dichiarato di aderire a Corte di Cassazione, sentenza n. 24812 del 24.11.2011, modificando così il proprio orientamento in precedenza espresso con sentenza 130 del 26.7.2011 Sito web del CNF: Elezioni consiliari: l’annullamento per incandidabilità o ineleggibilità non dà luogo a elezioni suppletive - Pubblicato il 8 febbraio 2014.
ESTRATTO DALLA MEMORIA DEPOSITATA DAL RECLAMANTE
Dalla documentazione versata in atti - depositata dal COA, dal difensore delle parti che hanno richiesto la ammissione della prova testimoniale, ed acquisita (doc n. 1 depositato il 23.2.2018 con la lista testimoniale) anche dal sottoscritto reclamante e depositata, è emerso che:
- l’avviso di convocazione di cui all’art. 6, c. 4 della L. 113/2017 – o per essere precisi il manifestino pubblicitario (allegato agli atti) contenente un sunto della delibera consiliare del 27 luglio 2017 che non reca nel modo più assoluto l’invito a presentare candidature - è stato affisso nei locali dei Tribunali a far data dal solo 28 luglio 2017. E quindi il giorno successivo rispetto alla presentazione delle dichiarazioni di candidatura dei primi 32 (cfr documenti n. 6,7,8,9 depositati il 23.2.2018 con la lista testimoniale);
- la pubblicazione sul sito web dell’avviso di convocazione di cui all’art. 6, c. 5 della L. 113/2017 – o per essere precisi del manifestino pubblicitario (allegato agli atti) contenente un sunto della delibera consiliare del 27 luglio 2017 che non reca nel modo più assoluto l’invito a presentare candidature -, atteso l’orario dichiarato dal funzionario omissis (16.19 del 27 luglio 2017), deve essere considerata effettuata il 28 luglio 2017. E quindi anch’essa il giorno successivo rispetto alla presentazione delle dichiarazioni di candidatura dei primi 32 (cfr documenti in atto e doc n. 10 depositato il 23.2.2018 con la lista testimoniale).
Ai sensi degli articoli 32 e 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e delle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale che, in attuazione di dette disposizioni, stabiliscono le regole tecniche, i criteri e le informazioni obbligatorie per la pubblicità legale di documenti delle amministrazioni pubbliche, infatti, “La pubblicazione si intende soddisfatta se un documento è rimasto disponibile sul sito complessivamente per almeno dodici ore per ciascun giorno di pubblicazione.” (cfr. art. 7).
- la PEC informativa agli avvocati con l’avviso di convocazione di cui all’art. 6, c. 4 della L. 113/2017 - meglio il manifestino pubblicitario (allegato agli atti) contenente un sunto della delibera consiliare del 27 luglio 2017 che non reca nel modo più assoluto l’invito a presentare candidature - è stata trasmessa il giorno 27.7.2017 a partire dalle ore 17.23. E quindi dopo la presentazione delle dichiarazioni di candidatura dei primi 32 (cfr documento n. 3 depositato il 23.2.2018 con la lista testimoniale).
Alla luce delle risultanze istruttorie, non vi è dubbio, che erano, e sono, irricevibili tutte le prime 32 candidature perché presentate prima che la convocazione delle elezioni fosse resa pubblica nei modi prescritti dall’art. 6 della legge n. 113/2017 che soli segnano la convocazione delle elezioni, momento dal quale dipende la ricevibilità delle domande.
E se si considera che la lista elettorale, che la legge n. 113/2017 prevede debba essere compilata secondo un criterio cronologico di ricevimento delle domande, rappresenta non solo la locandina elettorale cartacea affissa negli uffici e nel seggio elettorale, ma anche e soprattutto il modulo elettorale visualizzato sul monitor dal sistema di voto informatico che l’elettore utilizza nella cabina per esprimere il proprio voto, emerge evidente come le illegittimità dedotte abbiano falsato la competizione ed il diritto alla libertà del voto.
Quanto alla legittimazione (invero neppure contestata dalle controparti), basti richiamare il disposto dell’art. 28, c. 12 della L. n. 247/2012, ai sensi del quale “contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione”.
Quanto invece alla valutazione dell’interesse alla presente azione, le controparti nei propri scritti ne pongono in discussione l’effettività, concretezza e attualità.
La posizione di diritto del reclamante, sia in qualità di avvocato titolare del diritto di elettorato attivo che nella veste di concorrente alle competizioni elettorali svolte in modo non conforme alla legge, appare sia attuale al momento della proposizione del ricorso, che sussistente anche nelle presenti fasi del giudizio, in quanto lo stesso risulta, ora come allora, titolare delle stesse posizioni giuridiche soggettive di cui si è domandata tutela.
Quanto infine al superamento della cd. “prova di resistenza” del ricorso, meritano di essere anzitutto formulate alcune premesse.
L’odierno reclamante, difatti, ha contestato sotto diversi punti di vista la correttezza delle candidature presentate da ben 32 avvocati, che hanno conquistato illegittimamente le prime posizioni nella locandina elettorale e le cui domande dovevano essere dichiarate irricevibili. Precisamente - omissis - 28 dei quali collocatisi in posizione antecedente allo stesso ricorrente e precisamente: omissis
- In caso di accoglimento del solo secondo motivo di reclamo, l’odierno reclamante si vedrebbe collocato in posizione utile (secondo degli eletti Domenico Condello) per essere proclamato eletto al Consiglio dell’Ordine di Roma ai sensi dell’art. 16 l. n. 113/2017 e dei principi espressi dalla sentenza Cass. S.U. n. 24812/2011 poichè rientrante tra i 25 membri componenti del nuovo organo consiliare. Tutto ciò fa altresì ritenere completamente superata la “prova di resistenza” richiamata dalle controparti.
- Occorre poi sottolineare che il medesimo descritto effetto si produrrebbe anche in caso di accoglimento esclusivamente del primo motivo di reclamo, inerente l’irricevibilità delle candidature non accompagnate dalla prescritta autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, interessante 17 consiglieri eletti e precisamente: -omissis - L’odierno reclamante, difatti, risulta essersi collocato al 30° posto e quindi nella quinta posizione dei non eletti al COA - omissis - 30.Domenico Condello (1.425 voti) e pertanto in posizione utile per essere proclamato eletto al Consiglio dell’Ordine di Roma ai sensi dell’art. 16 l. n. 113/2017 e dei principi espressi dalla sentenza Cass. S.U. n. 24812/2011 poiché rientrante tra i 25 membri componenti del nuovo organo consiliare Tutto ciò fa altresì ritenere completamente superata la “prova di resistenza” richiamata dalle controparti.
- Ed infine volendo considerare il caso di accoglimento del primo e del secondo motivo di cui al reclamo il sottoscritto reclamante si vedrebbe collocato come primo degli eletti (Primo degli eletti: 1. Domenico Condello) del Consiglio dell’Ordine romano e ai sensi dell’art. 16 l. n. 113/2017 e dei principi espressi dalla sentenza Cass. S.U. n. 24812/2011 risulterebbe essere tra i 25 membri componenti del nuovo organo consiliare. Tutto ciò fa altresì ritenere completamente superata la “prova di resistenza” richiamata dalle controparti.
Alla luce dei ragionamenti sopra formulati, è evidente la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti della legittimazione e, in particolar modo, dell’interesse diretto, concreto e attuale nonché effettivo alla presente azione.
Appare opportuno, inoltre, precisare e ribadire che le violazioni dedotte con il reclamo hanno avuto diretto ed inequivocabile effetto di pregiudicare la par condicio tra i candidati nonché, in via autonoma, anche il diritto di elettorato (attivo e passivo) ovvero ancora la sincerità e libertà del voto.
La posizione del reclamante, in quanto avvocato iscritto nel Foro di Roma e (anche) candidato, è qualificata e differenziata in relazione a ciascuna delle situazioni considerate ed il suo interesse all’accoglimento del reclamo trova fondamento nella duplice qualifica dello stesso (candidato e avvocato elettore).
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