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avvocato elezioni dei consigli degli ordini forensi

avvocato elezioni dei consigli degli ordini forensi - art. 3 comma 3, l. n. 113 del 2017 - ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - mandati in parte espletati prima del 21 luglio 2017 - rilevanza. - corte di cassazione sentenza n. 32781 del 19/12/2018

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alla riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017.

Corte di Cassazione Sentenza n. 32781 del 19/12/2018

la sentenza integrale

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/32781_12_2018_no-index.pdf