Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai parametri medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità.
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021