Avvocati - esercizio effettivo della professione - DM n. 47/2016 - Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 3 febbraio 2021
verifica dell’esercizio effettivo della professione da parte dei Consigli dell'Ordine sospesa in attesa di un Decreto Ministeriale
Il COA di Ferrara chiede di sapere se la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM n. 47/2016 – e relativo alle modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione nel quadro della verifica periodica dell’esercizio effettivo della professione ai sensi del medesimo DM – sia ostativa all’esercizio del relativo potere/dovere di verifica periodica e, in caso di risposta negativa, quali debbano essere le modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.
Il decreto ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM n. 47/2016 riguarda un adempimento collaterale rispetto alla verifica dell’esercizio effettivo della professione, vale a dire il controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese a giustificazione del possesso dei requisiti richiesti dal medesimo DM in relazione alla verifica dell’esercizio effettivo della professione: in particolare, la norma prevede che con decreto ministeriale debbano essere “stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione”.
Si ritiene che, in assenza dell’emanazione del suddetto decreto, i COA non possano procedere alla verifica. A ciò si aggiunga che, attualmente, è in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che – a seguito dell’apertura di procedure di infrazione – modifica uno dei requisiti per l’accertamento dell’esercizio effettivo della professione, e in particolare quello di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c).
Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 3 febbraio 2021